Corso di diritto commerciale 4 ed v 3 1895

. % ' I » " *v v. ● CORSO i Dl I COMMBliCIA r % ) Tl) U JJU ESFOSTO DA ERCOLE VIDARI l'ro(. oí-ciiiiarjo di üiritto CommerciaU nella H. Umversilà di l\ivUi ●i'‘ EDiZlONE MIGLIORATA EO ACCRICSClUTA * Yolnmo 111 t Linm) SECONDO. Dellc coso (co)Uinnazio>xe). Lnmo TER/,0 . . Dei contraUi (co7Himia). l*A!irE l"* ContraUi commcrciati in gcnerec'|uasicontralli. ContraUi cominorciali iii ispedc, rimri <]iielli (lel commcrcio marilllmo ('contínini^. ii i 1’auti-; á''' i 1 » I I lil.inoo llOEIALl EDITORE-LIimA.IÜ DELLA REAL CASA MILANO 1895. r

1 I g INDIo :ir Sezionií: TITOLO Capo IV. - Titoli al portatore V. - Beni incorporali - Brevetti (rinvenzionc o alteslali di privativa indaatrialo I. - Noíizio gcnorali II. - Procedura per otienore un brevetlo d’invenzione III. - Diritli inoreiui ai brevetti d'invenzione IV. - Modi j)er ciii si perdono o ccssaiio i diritti inerenti ad un brevetlo dMnvenzione . V. - Violnziono dei diritti proprii di im brevetlo dMnvenzione II. - Dise2;ni o modelli di fabbrica . . . . I. - Notizio genorali II. - Procedura per oUeiiere un atlestato di pri vativa per disegni e modelli di fabbrica . III. - Diritti derivanti da un atlestato di privativa per disegni e modelli di fabbrica IV. -● Violazione dei diritti proprii di un disegno 0 modello di fabbrica e conseguenze che ne derivano III. ~ Diritto d'autore I. - Considerazioni generali II. - Procedura per ottenere la protezione delia legge sui diritti d'autore . . . . III. - Diritti proprii degli autori dello opere d’ingegno IV. - Violazione dei diritti d’autore. P<7í7. 1 ●67 » I. GS 7.10 MC >> IVl » 84 j* 101 » >' I.ETTlCRAniA niSrCUVATA )' no » 125 » Capo Sezionic 136 >●> » ivi » Ml » » 0 148 » » lõl » Capo Sezione » IVl 152 » » 176 » » 187 » 199 » » Ooi lipi dello S(ab,' ^iíia F. Manini~WÍ(/et.

I \TI IXDICE. IXPICE. VI LII5R0 TEllZO PAETE SECONDA DT:I CONTIIATTI COXTUATTI C'»MMK1{CIALI IN ISPKCIE, l'ÜOHI QUELLI ])KI. 0'MMF.RCIO MARITTIMO. PARTE PRIMA K yrASI-CON*TKATTI. . Pan. 210 . Pag. 3S3 I. - Del conlrallo di oompera e vendita I. - ConsUlerazioni prolinunari sopra alcuni caraltcri proprii deüa oompera e vendita commerciale I. - Naiura dol contratlo di compera e vendita, sue divorse speeio o sua forma . TITOLO Capo IN GHNKUH I. - Dei contralii ■●ommerciall in generc - Defini/.ione e divisione dei contratti comnicrciali . II. - Leggc da cui sono ciali . III. - Pcrfey.ione IV. ” Forma e I, - Forma . II. - Data - Di alcuni caratteri proprii dei contratti commerciali I. - Presun/.ione - Determinazione ilel ginsto pre/./.o o dei prezzo CONTRATTI titopo Capo I. y> ivi » 211 Sezione retti i contratti coinmer- 3S4 » ,> 2P^ » Auticoi.o I. - Naiura n. - Sue diverso specie e sua forma » ivi 22Ò dei contraUi commerciali . data dei contraUi commerciali 391 y> » 21S » 394 Sezione II. - Cosa III. - Prezzo II. - Compero e vondilc in generale Sezione I. - Doveri <iol venditore Articoi.o 1. - Tradi/.ione delia cosa . . . . II. - Gnranzia § 1. - Garanzia per il caso di evi/.ione . § 2. - Garanzia j>ei vizii ociifetti oeculü dolla cos venduta Sezione II. - Doveri <lel compratore . . . . Auticoi.o I. - Ricevimonlo delia cosa . . . . II. - Pagamento dol prezzo . . . . C.vpo 111. - Compere c vendite a somministrazioni suc w » ivi » ●102 » Sezione 253 » 410 (vAPO » 411 » V. Capo . 256 » ivi 25'! di solidarielà fra i condebitori » 431 )> Sezione 432 » II. » 270 » corrente - Divieto al giudice di accordare dilazioni IV. - Ketratto litigioso VI. - Prova dei contratti I. - Nülizie generall . . - ● ● ● II. - Prova per iscritto . . . ● ● I. - Atlo pubblico . . . ■ ● ● II. - Scrittura privala. . . - ● III. - Libri di commereio . ● ● § 1. - Fra coiiimercianli . . . ● ● - Fra commercianii e non comniercianU ● 273 438 » III. 270 » 463 » 277 » » ivi 477 » Capo Sezione 270 » » >> 2íi-i )» 489 ivi » cessive I. - Contratlo di somministrazione II. - Contralto di associazione libraria . IV. - Compere e vendite solto comlizione sospen siva V. - Compere e vendite a termino . I. - Notizio generali I. - Oggetto e natura dellc compero e vendite a termine H. - Loro forma II. - AÍTari difTerenziali III. - Riporto » 2:6 Articolo Sezione 490 » » 290 496 7» » » » 292 , 312 319 3^5 Capo 508 )» 545 § 2. IV. - Libri o note dei mediatori » » w Sezione Articolo » ivi » 3-13 V. - Fattura. VI. - Corrispondeu/.a . § 1. - Corrispondenza epistolare § 2. - Corrispondenza telegráfica III. - Prova orale . - Testimonianza II. - Dei quasi-contratti . » » ivi » 31 ‘ v> » 561 3ól y> » » 571 Sezione 365 7> » 581 » » ivi Sezione Articolo un. titolo » 375 »

VIII INDICK. VI. - Risoluzione ed esecuzione coaltiva delia vcndila I. - Risoluzione II. - Ksecuzione coattiva II. - Del contralto di Irasporto I. - Tra«()orto di nierci I. - Caiatíer''efonomi<'o c giuridico dei contralto di Irasporto, sua forma o i>rova . - CaraUtífc oronomico o piuiudico § 1. - Caratlere econotnico . . . . . S 2. - Carattoro íriuridico II. - Torma Capo Pag. 0'' i ● 005 SnziONE 015 » 622 TITOr.O C < po Skzione 62: SEZIOXE QUARTA 62? ivi Articolo I TITOhl Xh POUTATOllE ivi 6.32 (Mó S o M M A R I o. 5 1 - Spcoio di fjuesta S 2. - Uc<|UÍsiii dtd documento da cui risulta il contralto di Irasporto ivi 2076. I. - 1.® Percliò i titoli alPordine non bastino ai biso^ni dei commr-cio. — 2077. Come i titoli al portatore si avvantapirino su quelli alPordine 610 (<7'> Lil — 2078, sebbcne prescntino minori garanzie di pagamento. — 2079. 2.® Lo leggi e i titoli al porta- -- 2080. 3.® Perchè questi titoli si dicano al portatore. — 2081. Di una speciale categoria di titoli al portatore - Libretti delle casse di risparmio, e di conto corrente. — 2082. II. - Chi ab111. - Prova . » Sezione Articolo II. - Con.sGgiia e spodizione delle merci. I. - Consegna II. - Spc li/.ionc III. - Lo rnerci durante il trasporio . I. - Ksecu/.ione del liasporto c sua interru/.iouo II. - Trasporto eseguilo da piii vettori e servizü cumulativi )● tore. ivi >> 60Ò >.» 702 Sezionb Articolo bia diritlo di emetlero titoli al portatore, per quali obbligazioni si possano emettere, e quali ne sieno i requisiti intrinseci ed estrinseci. — 2083. 1.® Chi abbia diritto di emettorli. — 2084. Ragioni delia libera loro emissione. — 2085. 2.® Se essi possano rappresentare quantitii di cose fungibili e non fungibili, e se si possano emettere anche per obbligazioni bilaterali. — 2086. I.e cambiali. ivi » 7l0 » tuttavia, non si possono emettere al portatore. — 2087. 3,® a) Condizioni intrinseche di emissione. 2088. &) Condizioni estrinseclie. — 2089. Titoli al portatore per cui occorrono speciali requisiti. — 2090. III. - Carattere giuridico dei titoli al portatore. — 2091. 1.®Ele mento raateriale ed ideale di cui anche i titoli al portatore sono costituiti. — 2092. II credito è incorporato nel titolo - Distinzioni inammissibili. — 2093. Continua Tesame del tema. — 2094. 2.® Ra¬ gioni per cui si sostiene che il diritto di credito è incorporatonel titolo. -- 2C05. Si combatte la dottrina che vorrebbe fare del titolo al portatore soltanto un mezzo di prova. — 2096. IV.-Se, alPinfaori delia legge o del conlratto, sia obbligatoria la emissione di duplicati dei titoli perduti, distrutli, ecc. — 2097. 1.® Dimost.^azione ViDARi - III (4*^ ediz.) 1

3 TJT. IV, CAPO III, SEZ. IV, TITOLI AL PORTATORE. LIBRO II, DELLE COSE. fra titoli rubati e soltraiU disliiiL^ua pnre Tatlual Códice di comnieicio. — 2150. Continua. — 2151. 5.*' a) Condizioni per poler rivendicare. — 2152. Loro prova. — 2153. Contra chi si possa esercilare Tazione di rivendicazione. — 2154.6) Modo per cui esercitarla. — 2155. Come ne sia diílicile 1'esercizio. — 215tJ. ô.** Rivendicazione nel caso di fallimento - Rinvio. dei tema. — 209S. 2." Applicazione delia dimostrazione a molti casi pratici. — 2090. Cartelle dei debito pul)hli«'o o buoni dcl tesoro. —● 2100. BiidieUi di banca. — 2101. Smai rimento. distru/.ione o sotirazioni di allri titoli al portatore. — 2 02 .\zioiii ed obbli^'a/.iotii di societã commeroiali, lottero <li vettura. ecc. — 2103. V. - Kmissionc di duplioati obblicatoría per leirtio o per ctm’ratto. — 2H'4 1.'^ <^0 Có dice di comrnercio - Osserva/ioni preliminari. — 2105. Eccc/.ionc falta pei titoli srnarriti o soitralti. — 21o6. h) Proceiiimeiito riemissione refzoluto dal Códice di commercio. — 2107. Ricnitssione dei cliiesto duplicato. — 2108. 7'itoli a l)revc scailen/a. —* 21'9. 2.® l.e^íre dei 14 hii.'lio 1831. — 2110 «) Ossorva/.ioni preliminari. — 2111 h) Procodiira di ainmortamento per la riemissione un duplic.ato. — 2112 Quando rannolazioiio di fermo diventi ima* lida. — 2113. Provvedimenti dell'autoritk t:iudi/.iaria sul prescntato — 2115 R'”' 2076. I. - 1.® Se i titoli air online Iianno il grau vantaggio, in ronfronto dei titoli nominativi, di esscre molto piu rapidanionto e siciirainente trasferibili, cora qitella rapidit:\ c qnella di noii raggiiingono pero aiisicurezza di cui molte volte ha di hisogno il commercio. Per presto clie si trasferisca un titolo alP online occorre pur sempre un certo tempo per esaminare la rcgolaritd, estriuscea almeno, di tutti i suceessivi trapassi, c per iscrivere su di esso la dicliiarazione di trasferimeiito. ricorso. — 2114. Provvedimentigiudiziarii deflnitivi. vio. — 2116. VI. - Titoli loLiori 0 guasti. — 2117. 1.® Condi/.ioni perchò se ne possa ottenerc un diiplicalo. — 2118. 2.® Kestitnziono dei titolo logoro o gnasto. — 2119. A*ll.- Xcgoziazione, pagamento cioè la girata. La stcssa girata in biaiico, rhe pur tanto serve ad accrescere rapiditd a tali trasferimeiiti, noii può far seiiza di ciò. ) Netíozia/.ione. titolo 0 proscri/ione dei titoli al portatore. — 21'O. 1.' Oltreccliô sehbene al possessore non si possano opporre utilmente clie le eccezioni derivauti dalla comlizione estrinseca 2121. Documento da cui può risultare la irasmissione di un al portatore. — 2122. Trasferimenti fra presenti e fra lontaiu. — 2124 h) P®'' 2123. Ne^oziaziono per mez/.o di aLrnnte di cambio, quale falto giuridico la tradi/.ione fa passare i diriui inoreu*^' dcl titolo, 0 proprie direttameiite dei dcbitore; egli è però certo i al clie le une e le altre eccezioni gli si potendo sempre opporre, il pagamento dcl titolo alia ndo il debilore può rinularsi di pagare. — 2128. Incapacita dei cred» — 2129. Irregolaritá estenoi-e dei titolo. — 2130. OpposizioO^í — 2132. c) -Ri' tiílc!» titolo. — 2125. Continua. — 2126 2 ® o) Pagamento. — 2127. 6) Qna scadenza non ha piú quelhí sicurezza, di cui iiivece può avere gran hisogno il commercio. tore. 207 7. L d’uopo, adunquc; che i titoli di credito si possano cosi liberamente trasmettere dali’una all’altra persona per mezzo di semplice tradizione mauuale, come si trasmette iin oggetto quaItinque, una moneta, ecc., senza che di tali trasferimenti rimanga traccia alcuna sul titolo; e che il possesso di questo equivalga. per la scadenza, al possesso medesimo delia cosa dovuta h Alal pagamento. — 2131. Rifintati resíitnzione dei titolo. cezioni opponibili al creditore. — 2133. Prescrizione.-2134. VIHvendica/.ione dei titoli al Come si gius - 2137. 2.® Fündnn)CiR*^ tli diritti2139. ò) Continua. — 2140. Dottrina dei nostri commercialisti2141. c) Eccezione al principio delia irnvendicabililá. — sesso a titolo precário. - 2143. 3.® a) I Cmlici intorno a ciò - gola - Eccezione. — 2144 6) Ragione delia eccezione. al caso di furto, si debbano equiparare altre flgure giuridichí^ fini. — 2:46. c) L'articolo 709 dei Códice civile. - 2147. 4.*’ Códice di commercio e la rivendicazione dei titoli al porta>o''^; 2148. Deroga dei Códice di commercio al Códice civile. ■— 2149' portatore. — 2 35. 1. la trattazione dei tema. - 2136. Contirnia. giuridico delia rivendicazione. - 2138. n) Conílitto __ 21 iFi ■' ' In conseguenza di che, Ia Corte d'appello di Gênova (sentenza dcl 22 aprilel881), giudicò inammissibile il giuramento diretto a proU 6) se

4 LIBRO II, DELLE COSE. lora, non essendo possibile che qnelU per le ciii iiiani ü titolo prima passo, abbiano alcuii rapporto íriuridico, per qnesto rig-uardo, o fra sò o verso l’nltimo possessore; sarA, dei ])ari, impossibile che a questo si oppong-ano altre cccezioni clio noii derivino, come ghl si è detto, dalla condizione estrinseea dei tit«do. A tali « desiderata » rispondono, appunto i titoli al portatore. 2078. Però, se essi oftrono particolari vanta^gi iii con fronto dei titoli alPordine, per altri riguardi forniscono minori garanzie. E ciò percliè, non contenendo i titoli al portatore le sottoscrizioiii di coloro per le ciii mani passano successivamente, essi lianno per obbligato il solo emittente. Consegue da ciò che, se questi non paga alia scadenza, il possessore non può rivolgersi por garanzia contro altra persona. — In quclla veco, come sappiamo, se nu titolo alPordine non è pagato alia scadenza dal debitor principale (traente, emittente od accettante che sia), H possessore può sempre agire di regresso contro tutti i condebitori dei titolo, o contro ciascuno di questi a piacere. Quindi. maggior sicurezza che il titolo, se anche non pagato alia sca denza, sar;\ pagato poi da altri. I commercianti devono essi vedere se faccia loro piu coinodo nu titolo clie, quantunque meno rapidamente trasmissibile, prC' senta però maggiori garaiizie di pagamento; oppure im TIT. IV. CAro m, sEz. iv, titoli Ah portatore. che, non ostante le minori sue garaiizie, può essere, per altro, molto piii facilmente nogoziato. 207í>. 2.° Anclic dei titoli al portatore tace quasi il nostro Códice di commercio. Soltanto, come vedremo a suo tempo, lia parecchie disposizioui sul cambio dei titoli guasti o logori e sulUi loro riveiidicazioue; e dice qua e h\, come gia a proposito dei titoli all’ordiue, che tatore: la lettera di vettura la polizza di carico -, le azioni delle societa commerciali — Alcuiie leggi speciaii i)oi aggiuiigono, per esempio, che al portatore si possoiio emettere; i buoiii dei tesoro le cartelle delia rendita pubblica le cartelle dei credito foiuliario ® ed agrario i libretti delle casse postali di risparmio emissione di duplicati iu caso di smarrimento, sottrazioue o distruzione come gia abbiam visto a proposito dei titoli uomiuativi. Ma se di titoli al portatore dice poco il uostro Códice meuo ancora dicono i Codici degli altri paesi; airinfuori dei Códice tedesco, il quale ha pareccliie discipline iiitorno alia loro riveno si possono emettere al porecc.; oppure stabiliscono norme particolari per la * Art. 389, alin. 2. — Cod. dei 186õ, art. 81. * Art. 555, penult. alin. — Cod. dei 1865, art. 389. È curioso che, mentre il Códice nostro dice espressamente che i'atto di prestito a cambio marittimo può essere alfordine (art. 592, alin. 1), non dice se possa anche essere al portatore. Però, questo silenzio non può aignificare in nessun modo proibizione; e dobbiamo quindi conchiudere che pur tale atto si può emettere al portatore. ^ Art. 164, ult. alin. — Cod. dei 1865, art. 150. * Decreto reale dei 9 giugno 1861. * Logge dei 10 luglio 1861. * begge dei 22 febbraio 1885 (testo unico). ^ Legge dei 23 febbraio 1887, e dei 26 luglio 1888. * Legge dei 15 luglio 1888. * Legge dei 14 luglio 1837. titolo vare la proprietà di un titolo al portatore nel Vedi anche: Códice svizz, art. 846, 847. Per contrario, la Corte di possessore di esso. — cassazione di Torino (sentenza dei 3 mai' zo 1880) disse permessa la indagine sulla intenzione di clii si obbliS>> per titolo al portatore. — Tanto varrebbe dire, allora, che non voghono piu titoh al portatore; perchè ad ogni debitore basterà aliegare qualsiasi capricciosa od immaginaria eccezione per tirare in lungo il pagamento di essi. Ogni sicurezza di commerci, per tal modo, .serebbe aíTatto. SI

TIT. IV, CAPO ni, SEZ. IV, TITOLI AL POUTATORE. 0 LIBRO II, BELLE COPE, ziiile per csserc al portatore; vale a ilire, perchè intestati al nome di una detenninata persona. Quahinque, di vero, sia la ragaone per cui essi sono fatti pagabili al preseiitatorc, e sebbene non occorra clic il nome intestato sia proprio qiiello delia perRona a íavore delia quale si emettono; sta di fatto però, clie un nome portano, e che nell’intestazione dei nome delPemittente risiedo la earatteristica dei titoli nominativi dicazione Solo il Códice svizzero iie fa una larga trattazione, quantunque incompleta essa pure Meno inale clie Ia pratica mercantile, spinta e sussidiata dagli iisi dei commercio sopperi al diíetto dclle leggi suscitando doMinque una folia di titoli al portatore cioè atti di jirestiío a cambio marittimo; titoli di prestito dello Stato, di Comuni, di Provincie, biglietti di banca; fatture; polizze di lottcria; biglietti di strada ferrata e per la navigazione a vapore; fraiicobolli e cartoline postali; biglietti d’ingresso a teatri c ad alfri pubblici spettacoli; biglietti per bagni; 2080. ecc Con qucstü non neghiaino cho, nei rapporti dei presentatore con 1’istituto cmittente, quei titoli, come abbiamo detto anclie poco sopra, si atteggino tanto o quanto a titoli al portatore; c che quindi 1’istituto abbia nessun dovere di verilicarc, quando non gli sorgano gravi e fondati sospetti di frode, se il nome dei presentatore vero se, pur sapendo clie il presentatore ecc. K 3.° Però, perchô mai tntti codesti titoli si dicon» al portatore? corrisponda a quollo intestato uel titolo, ovnoii è il proprietário almeno legittimo maiidatario dei Perdiô non intestati al nome di alci.na persona, c trasniissil)ili cinindi in proprietà per semplice tradizione mamiale; c pcrciiè pa gai,ili a cliinnque se ne mostri legittimo possessoro alia scaden^a f'ei qui chirofjraph^im eribuerit) (N. 212G). 2081. Se non clie vi lianno titoli, 1 quali, p,„. assumendo alcuui atteggiamenti di quelli al portator esempio: i libretti di ri dei titolo, il primo non sia secondo; imperocchè la legittinüut cosi delia proprietd come dei mandato si deve presunier sempre íino a prova dei contrario coi terzi noi rapporti dei possessore Ma ò anche vero che quei titoli sono puramente e semplicemente nominativi 2082. II - Ora vediamo: chi abbia diritto di emettere tie, tali però non soin> ngorosamente; a mo’ di conto-corrente. di risparmio e emessi da certi istituti di credito, e che, sehbcno . sono tuttavia intestati al nonic toli al portatore; per quali obbligazioiii si possaiio emettere; e quali sieno le condizioiii intriiiseclic ed estrinseche di loro emis- pagabili a chiunque li prosenti, di una persona, vera od imaginaria clie sia Codesti titoli, infatti, si devono ritenere piuttosto nominativi, anzichè al portatore, percliô manchevoli di un carattere essenI Corte trappello di Venezia, 6 agosto 1878, 8 gennaio 1880 e 3 ago sto 18S2. — Corte d*ap|iello di Casale, 28 febbraio 1881. — Corte di cassaz. di Firenze, 3 agosto 1882. — Corte di cassaz. di Roma, 21 marzo 1887. ■ — Corte d’appello di Gênova, 27 maggio 1887. — Corte d'appello di Milano, 17 dicembre 1887 * Cone d’appello di Gênova, 27 maggio 1887. ® Epperò, la Corte di cassazione di Firenze (sentenza dei 3 ago sto 1882, dianzi citata) disse pure che tali titoli sono sequestrabili e pignorabili contro la persona intestata, salva la dimostrazione che essa non è la vera depositante. ‘ Art. 307. » Art. 846-858. ® Corte di cassaz. di Torino ^ Tliõl, op. cit., § 218. Kunt/.e, op. cit., pag. 472. op. cit, N. 92 e segg. ^ Legge 14 luglio 1887 sulla posito. — Legge dei 15 luglio 1888 sulle 3 marzo 1880. — Bnnkmann, op. cit., pag. 492, III, 1- " — Endemann, op. cit., § 86, I. — Galluppi’ perdita dei titoli di ri di derisparmio e Casse di risparmio.

1 8 TIT. IV. CAPO m, SEZ. IV, TITÜLI AL PORTATORE. 0 LlimO II, DELLi; COSE. 2084. se anclie tntto ciò non fossej per qnali ragioni sione : sempre siippo.sto, sMnten.le, clie Ja non dica espres- ■samente deirimo o delPaltro di 2083. 1." Ebbene, se la le mai .si dovrebbe proibire, di rogola, la libera emissione di titoli al portatore? Dire clic qiiesti venzionale *: es.si SORO una specio di moueta coiitemere che iie possa venir danno al sistema moe tace e iirli usi coinmerciali permettono, dol.biiimo concliindere, sonz’;iltro, clie l;i emissione di titoli al 0*0* nctario deg;li Stati, ed alia emissione quindi delia carta-inoneta 6 nn accontentarsi (ristretto pnr cosi 1’esame delia tesi ai soli portatore è di diritto Arí^omcntarc dal si' .sarebbe uno sconvolcomune. lenzio delia legge al divicto di emetterli, f gere tutti i principii deii’enncnentica giiiridica. dice di alcuni titoli al gniíica soitanto che titoli di credito propriamente detti) piu di parole, che di ])ifatti, poicliè i titoli di credito non sono moneta, non si vede che rapporti possano essi mai avere ragioni. Clie se la lagS"® portatore e tace di molti altri. ciò sigcneralmeute parlando, col sistema monetário dello Stato e con la emissione delia essa intese dire di qnelli piu conmnemente carta- adoperati; o]>pnre, che essa mal di' seppe adattaro le j»roprie urgenti dei commercio; viiolc moneta. — Che so, al pari delia moneta, i biglietti di banca spo.sizioiii ai bisogni piíi evidenti ed imperocchè sono stromento di cireolazione; molti altri titoli al portatore o sono dei tntto in<’apaci di tale ufticio, o noii ne sono capaci che in nn modo assai mono ntile ed efficace. 1’erò, glietti di banca e da snpporre che qiiella legge la qnalo che nel silenzio dei diritto non scritto mercantilo si attinga inimC' usi dei commercio, voglia poi disconoscerc ciò che, appunto, questi usi imiversalmentc j Certo, vi siccome pei binoi pure, e indipendeutemente da diatamente agli vogliamo <lualsivoglia sistema di privilegio o di libera concorrenza, che la emissione loro non sia liberissima, bcnsi espressainente autorizzata, come qnelli che, emettendosi in grandi masse, possono aver notevole inílnenza snl sistema monetário degli Stati; s’intende anche meglio perchò Ia emissione degli altri titoli al por tatore uoii debba andar soggetta a divieti speciali. Nè importa che i titoli al unmettono portatore per In i di sono alciine specie di titoli al emissione occorroiio particolari facoltá; come per i biglietti 0) per le cartelle dei debito appunto, la eccezione fatta banca, blico, ecc, iía, gnifica liberta per i buoni dei tesor per questi titoli sicui è taciuto. — p^orse che per tutti gli altri di non si emetta ogni gioriio, toli al portatore, come abbiam visto, una 1'olla di t*' portatore, appunto percliè tali senza clie nessuno abbia se questo vuole mai sognato di garne la validita? E e ci apprende Ia vita mai il diritto dovra suscitare diflicolta od i»»' non esistoiio che nelle quotidiana, perchò possibilita, le quali rose di alcuni ideologi ^ op. cit, § 86, II. — Kuntze, op. cit., § 120. — Caen et Renault, op. cit., pag. 83. — Walil, Traité Üiéorique et pra tique des titres ^ Seraflni, nella rivista: Diritto Cowtnerciale, fase. 4 dei 1891; e i molti autori ivi citati. = Corte d'appello di Bologna, 18 settembre 1890. Bluntschli, op. cit., § 165. menti piccine e pan* porteur, vol. I, pag. 3i-0. — Galluppi, op. cit., N. 148 au * Unger, op. cit, § 25, — ^ buch, ecc., op. cit., g 199^ j|j ’ ^ ~ Endemann, 2 Contra: Corte di * Pardessus, op. cit., alie parole: Billet alie parole: Billet Corte di cassaz. di Roma, 31 dicembre 1891. < Souchay, Archiv für die civ. Prax,, vol. X, pag. 154. — Gründler, Polemik des deutschen Recht, II, pag. 22; citati anche dal Galluppi, op. it, N. 145. on e-t T"'- op. Cit., N. A(n XT Nouguier, op. cit, N. 958. — «M porteur. 1881. * Savigny, op. cit, vol. II, § 65. — Goujot et Merger, op. cit' — Thõl, op. cit, § 218. — Endemann, au porteur.

11 TIT. IV, CAPO III, SEZ. IV, TITOLI AL POIITATORE. Clic se, come diccvamo dianzi, si trattasse di corpi o di institiiti sottopnsti a tutela (1'onmni, Provincie, Opere pie, Panclie, ecc.), bisogiierebbe, ci pare, disting^uere. O la emissione non si líi iii massa, ma soltanto singolarmente e per alTari determinati; cd il corpo o 1’istitnto noii lia d’iiopo di speciale autorizzazione, bastandogU Ia Ia emissione si fa in massa, e allora occorre l’autorizzazione. Quali condizioni poi si ricliiedano pcrcliò pur le società commcrciali possano emettere titoli al portatore, gi:l dicemmo a i)i*oposito di esse (N. 1214 c seg-g.)* 208S. h) Circa alie condizioni estrinseche, crediamo che, tacendo la leggc, bastino ([uelle voluto a far regolare qiialsiasi dicliiarazione di debito. Epperò, quando il titolo porti, qui puro (N. 2027) : la data di tempo c di luogo; la indicazionc delia somma o delia cosa dovnta; la determinazione delia scadeiiza Cdie ò, quasi sempre, a vista); la dichiarazionc: fi(olo,.r(nicIla^ hiwiio, rrr/i/icalo al portatore, od altra dichiarazione equivalente, atta a far intendere con tutta sicurezza che il titolo è, appunto, al portatore (impcrocchò quando un titolo non ò nominativo o alPordine, devo essere necessariamente al portatore ^); e da ul timo, la sottoscrizione deli’emittente col proprio nome e co0 colla própria ditta, o con la ragione sociale, o con quello dello stabilimento, secondo i casi; quando il titolo, diciamo, coiitcnga tutte queste iiidicazioni, osso ò perfetto auche estrinsccamente. Nô occoiTc che sia indicata la causa delia emissione, perclic, pur secondo il Códice civile (che qui non vogliamo discutere), 10 LlimO II, DKLLE COSE. non indicliino il nome delia persona (dcl creditore, cioè), cui sono vi sia e emessi. In primo luogo perchè basta che tale persona si faccia conoscere alTatto delia presentaziono dei tituh» al pagJ^' mento, questo essendo il momento in nii la obbligazionc dei debitore si fa viva e diventa esigiliile, e vivo ed operativo dei i»avi si fa il diritto dei creditore di essere pagato tX. 2nso In secondo luogo, pcrch(>, se quella fosse una ragionc attendibile, neiiimeno gli altri titoli al portatore, e pur riconoscluti dall4 . csicapacitd ordinaria di obbligarsi. O 2O01)- legge, avrebbero modo per giuridicamente e legittiinamenu stere. Kd invece esistono. 1’i'ova questa che 1’obbiezioue regge ad uii attento esame. che *2085. 2.^’ Anzi, qui puro (X. 2051, 2052), vorrenimo titoli al portatore si potessero emettero cosi i)or una certa quaU' titit di coso fungihili o non fnngihili, come per ]»restazioni laterali o bilaterali: e ciò per Ic stesse ragioni gia dette a posito dei titoli alPordine. 2086. I’j vorremino dei pari che a nessiina specie bligazioni fosse vietato di assumere la forma al portatore. compresa la nostra ’ lo cambiali al portatore siceome quelle essere pericolose o non sono desiderate dal commercio. legge inglese le ammette liberamente l — ]\ía di ciò diren^J proposito appunto dellc cambiali. ]\rolte leggi, tuttavia, non perniettoi'*^ si dice, cbc pf>ss l:v gnome 2087. 3.*’ (t) Circa alie condizioni intriiiseclie di emissioii*^' müla abbiamo da aggiungere a quanto gia dicemmo dei titol' alPordine (N. 20õõ i P®^' e segg.); epperò, capace di obbligarsi titolo al portatore è chiunque sia capace di obbligarsi per co*»' tratto, eserciti o non eserciti la mercatura. * Endemann, op. cit., § 86, I. — Kuntze, op. cit, §24.— Cosi ritenne anche la Corte di cassazione di Torino nella sentenza dei 3 marzo 1880; la quale disse pure che al portatore non si possono invece considerare le distinte nominative di titoli al portatore da quitanzarsi al momento delia reslituzione di essi. ‘ Art. 251, N. 3. “ Borchardt, Vollstãndige Sammhmg setze, ecc., Berlin 1871. s Legge dei 18 agosto 1882, art. 8, N. 2 e 3. Wechse¥' der auslãnãische

TIT. VI, CAPO III, SEZ. IV, TITOLI ÁIj PORTATORE. 1.^ 12 T.IRRO II, DELEK COSE. <*iô noii è necessário, nia basta cbe una cansa ledía ci sia fX. 2im). contratto; occorre clio studiamo piíi (lavviciiio il nostro tema, per vedere se davvero il carattere giuridico di codcsti titoli conduca alia consegnenza che diciamo. 2091. 1.® (Jome tutte le obbligazioiii letterali, anclie i ti toli al portatore risnltano costituiti da uu elemento materiale e 2080. Tnttuvia, ci hanno titoli al portatore per cui occorrono speciali requisiti; come portatore dei Debito pubblico. Le qiiali sono rajjpresentate da cartolle staccate da registri per esempio, le inscrizioni al da uu elemento ideale; — cioè; dallo scritto per cui robbligazioue 0 il titolo si estrinseca ed assume forma seiisibile e durevole; e dalla promessa di obbligarsi, la qnale assume il carattere di íi matrice, ed ogni cartella fche dev’essc]*e fornita di una .serie di cedole per il pagamento delle rate scmestrali, riiinovantisi insieme alie rispettive nerc; 1. uii miculum iuris solo allora che, da isolata che prima era venga accettata da qualcuiio per etfetto dei materiale possesso dei titolo cartelle ad ogni decenuio) deve cout®' e delia volont;l di farlo proprio (X. 20S4). Se cosi ô, egU ô anclie facile intcndere come, entrambi questi elementi essendo essenziali alia esistenza di un titolo al por tatore, cssi non si possauo separare 0 impedisca alia obbligazione di il numero d’ordine, clie comincia dall’unit;\ per ciascuní^ categoria dei consolidato deL e per ogni serie; 2.® rammontarc Pannua rendita in lire italiane, il giorno primo dcl semestre, dal quale ne incoiníncieril ü godimento; 4.® la data deirinscrizioneOltre a ciô, ogni tella, come ogni certiíicato di inscrizione nominativa, è in carta filigranata espresso in lettere ed in cifrCj senza che la separazione se nata, la din.® nascere, o i carstrugga. 2002. Adunque, se ci si chiedesse a quale dottrina noi ci accostiamo; vale a dire; a quella che dice nel titolo sostanziato, incorporato, lo stesso credito, o a quella che dice il titolo non essere che un mezzo di prova dei credito -; noi rispouderennuo ancora, che riteiiiamo corretta soltanto Ia prima opiníone. Di regola, per dímostrare o combattere 1’ una o l’altra opinione, si comincia dal distinguere fra contratti formali tratti materiali; ascrivendo alia prima categoria quelli in cui la promessa obbligatoria è, scientemente ed a bella posta, iso lata dalla sua causa, alio scopo di creare uu diritto di credito e porta il bollo a pagamento ed un bollo a seccoj dei quale devono alie essere muuite anclie le cedole annesse cartelle ed 2090. III. - Delineate cosi le indicazioni intrinsecbe ostrinseche rignardanti la emissione dei titoli al diamo ora quale ne sia il veportatore, preciso carattere giuridico. \ eraraente, di questo tema abbiamo gid. detto a proposito caratterí generali di tutti i titoli di credito. Però, siccoiue biamo anche detto che, a diíferenza degli altri, in qnelU portatore il credito si sostanzia nel titolo e condci ab' { al icchdj astratto e renderlo cosi idoneo ad uiia pii\ rapida circolazione; ed ascrivendo alia seconda obbligatoria è originário, smarrito questo, distrutto o sottratto, non si ha diritto di otte' nerne un dupUcato, ove l’obbligo non sia scritto nella leggc o si quei contratti in cui la promessa congiunta alia causa cbe l’ha creata, sicchè quella pel ' ICuntze, op. cit., § 63 e segg. 2 Corte di cassaz. di Torino, 26 settembre 1S93. ' Art. 1119 e segg. ® Legge dei 10 luglio 1861, art. 25, 36, 37. * Regolamento delPS ottobre 1870, art. 10. -- Regolam. dell’8 ottobre art. 38.

15 TIT. IV, CAPO m, SEZ. IV, TITOLI AL POTITATORE. 14 LIBKO U, LIELLE COSE. importa tlifteveiiza alcuna nel suo causa di uiia obbligazione atteggiamciito g-iuridico; e come di una causa enunciata si può risulti espressameiite dallo stcsso titolo clie porta Pobbligazione '● Per esempio: secondo codesta distinzione, un titolo al portatorc, nel quale non fosse espressa la causa deirobbligaziune, costituirebbe appunto uu contralto formale; iiivece, una cambialc ' pci' inerci ricevute, per dauaro contato », ecc., costituirebbc un con tralto materialc. non impugnare la veritd, di una causa taciuta si può impugnarc Pcsisteuza. Questo, e non piü. Eppero, per tale riguardo, il que sito se nei titoli al portatore il credito si sostanzi nel titolo. 0 SC il titolo non sia che la prova dei credito, rimane insoluto; come qucllo clie non ha alcun rapporto necessário con la invocata distinzione fra contratti formali e materiali. ancora Iii quanto a noi, crediamo che se questa distinzione ò vera, ò però essenziale; imperocchò vi hanno titoli al portatorc non E neppnre ha uessuii rapporto necessário col nostro tema la distinzione fra contratti con causa (espressa o taoita) c contratti senza causa. Certo, per noi, teoricamente, Tindagine delia causa non è ne cessária. Ci sia o non ci sia, quando alcuno con piena libertíi e capacitíX assume un determinato obbligo, deve auche eseguirlo (N. 20SS). ]lla, a dir vero, una obbligazione senza causa è pià facile pensaria che trovaria. Vorr;\ dire, allora, che la causa c’è, ma non la si vuole far conoscere. E se fosse illecita, ci sarebbc danno tanto nelPammetterla a favore dei creditore, quanto nclPescluderla a favore dei debitore. — Peru, e comunque sia, ognun vede che anche la distinzione fra contratti con causa c contratti senza causa non può avere alcuna iniluenza sulla risoluzioue dei nostro quesito; pcrchò questo rimane ancora cgualmeiitc insoluto cosi segueudo Puna, come Paltra opinione. 209-fl. 2.® Noi diciamo che il credito si sostanzia nel titolo, per altre ragioni K Abbiam visto anche poco fa, clie non vi può essere obbliga zione al portatore, se non v’ò titolo al portatore, e che nessun in cui la causa delP obbligazione è anche espressamente iiidicata, 0 necessariamente sottintesa e conosciuta quindi. Nella lettera di vettura. per esempio, se anclie emessa al portatorc, la causa delP obbligazione clie il vettore assume verso il mittciitc c il destinatário è sempre indicata; perchè sempre vi dev’csserc iU' dicato il prezzo dei trasporto - il cioè il corrispettivo per cui vettore si assume P obbligo di eseguii^ il trasporto, punto la causa delia própria obbligazione. Cosi dicasi delia po' lizza di carico, nella quale dev’essere sempre indicato il nolo che ô ap' Cosi, dei biglietti di trasporto sulle strade ferrate; quando la causa non è espressamente indicata, è necessariamente sottintesa: come, per esempio, nei biglietti d’ingresso a pubblici spettacoli; imperocchc, sebbene in questi iion sia detto per quale causa precisa e deterininata Pimpresa li dispensi, cioè per quale preciso spettacolo; tuttavia clii può mai dubitare che spensaiidoli, si obblighi a far godere tutti i loro un determinato spettacolo aununciato al pubblico (e tro), dietro il pagamento di una certa sommaV Adunque, P essere o il non essere espressamente enunciata 1=^ — E ecc. di' essa. portatori di al' non Unger, op.cit., § 12. - Kuntze, Corte di cassaz. di Firenze, 10 pello di Venezia, 8 gennaio 1880. Cod. comm., art. 390. Gallappi, op. eit-1 dicembre 1877. — Corte d’ap' op. cit, § 84. ‘ Savigny, op. cit., § 62-70. — Bluntsdili, op. cit., II, § 117, 118. - Gorber, Si/stem des deiitsches Privatrechts, § 160. — Savarese, nella ■teppe, XV, III, pag, 233. — Corte di cassaz. di Firenze, 10 dicembre 1877. Corte d’appello di Gênova, 25 maggio 1885. N. 78. Cod. dei 1865, art. 81 “ Cod. comm., art. 555. — Cod. dei 1865, art. 389.

IG TIT. IV. CAVO III, SKZ. IV. 17 TITOLI AL rORTATOKK. LIBRO II, DELLi: COSE. Perchò mi titolo noii sia clie mezzo di prova, ò necessário i‘he rolibli^-azione, Ia qnalc si viiol provare per via dcl titolo, 1‘sista alPiiifnori di questo c prima ancora di qucsto; altrimeuti, il titolo iion sarebbe soltanto inezzo di prova, ma la stessa obbliçazione. E noi, auclic prescindcndo per im momento dalla iiostra opininne, riteniamo appunto clio se il titolo ò mezzo di prova, ò pcrò, nollo stesso tempo, condizionc indisponsabile alia esiò robblig-azionc ridotta diritto inerente a qnesta obbligazione si può far valerc, so non col possesso reale, eirettivo dei titolo (X. 2001). Oiò è quanto dire clie per essere 1’obbligazione inseparabile dal titolo, in questo si sostanzia e si incorpora, da nna parte 1’obbligazionc, dalPaltra il diritto di credito, {^uindi creditore è il posscssore dei titolo; perchô, trattandosi di cose mobili per loro natiira e di titoli al portatore, il possesso di buona fede é di proprieta presmizione e i diritti di proprieta sul titolo si fanno apimnío stonza delia obbligazione; vale a dire, sotto forma durevolc c sensibile. Mezzi di prova disgdunti dal titolo ben vi valere mcrcò dei suo possesso. — Noi, tuttavia che creditore sia In stesso titolo, perchô non diciamo possono essere; come, per esempio; le annotazioni sui libri di commorcio, supposto il caso che insorga contestasappiamo benissimo che ma diciamo che, sia legittimainente posseduto da alcuiio, questi, come ne acquista la libera disponibilita Íisicí anche far valere tutti i relativi diritti. una cosa non può essere soggetto di diritto; non appena il titolo zione sopra Tuno o Taltro contratto ridotto a scrittura; la testimonianza; il ;-iuramento; la confessione; le presuuzioni; ecc. Ma, ri])etiamo: (guando v’è atto scritto, v’ô sempre qualcosa di piu di uu semplice mezzo di prova. Se non fosse cosi, allorchô per causa di perdita, sottraziouo o distriizione si volesse provare la esistenza dei credito portato dal titolo, non si farebbc altro i, ne pm> Da cui si vede clie 1 ’esercizio dei diritti proprii di un titolo al portatore non ô snbordinato alia esistenza di persona che per creditrice una quahinque aia stata in quello indicata, od alia quale od agU ayenti causa ,1a essa debbasi la prestazionc <la quello portata; ma È riconosciuto preventivamente o fin dall’o- -■ e legittimo possesso dcl che iiistitnire la prova di nna prova. Tuttavia, laseiaiido auchc da parte questo considcrazioni; como mai nu titolo al portatore si ha da poter considcrarc soltanto quale mezzo di prova, se il posscssore non devo far altro, per giustiíicare il proprio diritto di credito, che mostrar di possedere materialmentc il titolo (N. 2004)? Dimque, tutta la prova derivante dal titolo sta nel legittimo possesso dcl titolo? rigine in cliiunque abbia il materiale titolo (ei qui exihuerit) (N. 2080 quei diritti, qieychi- si possiede quel titolo. 5095. Egli ò per ciò che e 2084). Insomma: si lianno reputiamo errônea la dottrina opposta, e per la quale si vuole che il titolo al portatore non sia che iin mezzo di Ma prova dei credito; siochfi, smarrito, distrntto non 0 sottratto il titolo il quale anzi si lia da poter sia anche perduto il diritto di credito, — Goldsclimidt, op. cit, § lOS, lOD. — Kuntze, op. cit., § 129. — Folievillo, op. cit., N. 1-18 e segg. — Dreyfous, op. cit., pag. 9ò. — Saredo, XII, pag. 121 e segg. — Tartufari, 11 yios^sesso qual titolo di di- >’itii, vol. I, N. 43. — Papa D’Amico, op. cit., pag. 173 o .segg. — Galluppi, op. cit., N. 73. — Giorgi, Teoria dellc obhligazioni, op. cit, vol. VI, pag. 399 e segg. ~ Corte d’appello di Venezia, 3 aprile 1377, c 8 gennaio 1880. — Corte di cassaz. di Torino, 28 gennaio 1882. — Corte d’appello di Roma, 15 novombre 1884. ViDARi - III (4*^ ediz.) provare altrimenti -. ‘ Cod. civ., art. 707. “ E la buona fede si deve che non sia ppovato il contrario. presumere fino a s Thõl, op. cit, § 218 e .segg. - Günní^r o. § 69 e segg. - Renaud. Ztílschrift für aeutsÀe , ecc., vol XIV, fase. ?. 2

18 .19 TIT. IV, CAPO III, SEZ. IV, TITOLI Ali POSTATORE. 2007. l.° E (li vero: chi dice smavrito, sottratto o distriitto 1111 titolo nominativo od all’ordiue, pnu, con inezzi idonei, provarc ch’egli ne fn rnltimo e legittimo possessore, ricostrnendo cosí, quando occorra, tutta la catcna dei snccessivi trapassi, cioò tutta la vita g-inridica dei titolo. ~ Per contrario, chi dice smarrito, sottratto o distrutto nn titolo al portatore, può heu provare che egli ne fu 1’ultimo possessore, ma non ancora che il suo possesso era legittimo; imperoccliò il possesso fa presumere la proprÍet«\ (N. 2004) soltanto allora clie è un fatto reale e presente, non quando appartiene al tempo passato. Eceo, percliô diciamo che qui, non solo nel titolo si sostanzia il cre dito, ma si sostanzia neirunico titolo omesso h Eifatti, sc per uuhinica obbligazione si potessero emettere pííi titoli, ciasenno di questi potrebbe esser creduto dorivare da nua particolare c distinta obbligazione, con grave pericolo di frode per il pubblico. Che se il nuovo titolo portasse la designazionc delia própria origine e dicesse di essere nn duplicato, difticilinente potrebbe correre i mercati; perchô tale stigma metterebbe tutti in diftidenza, e il nuovo titolo sarebbe assai lungi dal soddisfare a quegli uflici economici e giuridici ai quali serviva 1’originale. — Da altra parte, il debitore può sempre dirc clie tutto il dover suo fu quello di fornire mi buono e deterininato titolo; non gid di fornirne parecchi. Epperò, fosse anche provata la distrnzionc completa dei titolo, egli avrebbe sempre diritto di rispoudere a chi lo richiedosse delia emíssione di un nuovo titolo: <í casnm senilt ilominus <í res perchè qui, appuuto, nel titolo si sostanzia il credito; o, per lo LIBRO II, DELLE COSE. allora, il titolo è mezzo di prova, in quanto è prova lo stesso possesso. Vale a dirc: ô il possesso clie prova il diritto. Ejiperò, seiiza come senza titolo non vi può essere possesso, nè diritto; titolo non v’è neanche prova. Ed eceo, per tal modo, distrutto il punto da cni nuiove, per provare il proprio assunto, la dottrina che combattiamo. II materiale possesso dei titolo è, qiiindi ancora, nn fatto necessário perchè si possano esercitare i diritti di creditore verso tutti. Cioè: come il diritto di credito si sostaiiziít nel titolo, in questo si sostanzia anche la L’errore delia contraria dotl rina sta nel prova dei credito. - non super avvertirc che, poichô i titoli al portatore non contengono la notizia dei siiccessivi loro trapassi dal sottoscrittore alFattnalloro possessore. quest’Ultimo non può altrimenti provare il proprio diritto SC non per mezzo delPeffettivo possesso dei titolo. Quahinque prova estranea a questo, come iioii Io riguarderebbe, anclie attribuire i diritti di ’ cosi non potrebbe n clii pur 1’avcssc instí- creditore tuita; diversamente da air ordine quanto aceade dei titoli nomiiiativi ed i quali, portando . appunfco Ia notizia di codesti siiccr d l . sd stessi la pro^-a che cieditoie dei titolo è clii come tale, è iiiscritto per ultimo su di esso. 2096. IV. perchè (come bligatoria la - Le quali coiisiderazioui ci avvertimmo gia) (N. oiJlO) riemissione di titoli ai 0 distrutti, quando la legge mente ' (N. 2104). spiegano anche H iioi non riteniamo obportatore smarriti, sottrattí contratto od il non voglia diversa' ‘ Corte di cassaz. di Torino, aggiunge, e giustamente, che il tratto 0 distrutto ' Corte di cassaz. di Napoli, 20 maggio 1875 — Corte di cassaz. di Firenze, 10 dicembre 1877. — Corte d'appello di Gênova, 25 maggio 1835; e 30 luglio 1892. — Corte d’appello di Casale, 21 aprile 188S. — Contra,: Corte di cassaz. di Torino, 28 gennaio 1882. — Corte d’appello di Roma, 15 novembre 1884. 9 agosto 1887. Ea quale, per di titolo smarrito, sotPercepire i n-utU maturati Conf.. Corte d'appello di Ca* ‘ Gênova, 30 luglio 1892. proprietário dei rere a cauzione. = — Corte d’appello di non può piü concor su tale titolo, neanche dando sale, 21 aprile 1888.

21 TIT. IV, CAPO III, SEZ. IV, TITOLI AL PORTATORE. E vi d comlurraimo; perchè lo stesso nostro Códice di comluevcio, clie puro stabílisce alciinc iiorme per la emissione di duplicaii in caso di distruzioiie, ajrgiuiige però che tali iiorme non sono applicabili . ai titoli dei debito pubblico, ai big:lietti di banca e ad altri titoli piinivalenti pei qnali si osservano Ic Icg^gi spcciali Or bene, pigliamoli uno ad nno codesti titoli al portatoro. 2099. Vj cominciaino dalle cartelle dei debito pubblico e dai bnoni dei tesoro. La leg-g-e dicc per questi - e per qnelle che sono a rischio c pericolo dei portatore La qiialc dizione íilolog:icaiuentc e ííiiiridicamente significa, ossere a carico dei portatore qnalnnquc caso fortuito o di forza niaggiore; e, quindi, essere la esistonza dei credito subordinata alia presentazione dei titolo. Cosi Tintesero, infatti, anche parocchi giudicati di Corti snpreme h E ciò ô tanto vero, che le leggi dianzi cltate dànno facoltd di 20 LIBRO II, DELLE COSE. ineno, perchè, distrutto il titolo, è anche distrntto lo stromento necessário, senza di cuí il diritto di credito non si jmò eser* citare K Che se noi neghiamo al proprietário di nn titolo al imrlatorc smaiiito, sottratto o distrutto il diritto di ottenerno un dui>li" cato, quando tacia il coutratto o la leggc, e riconosciamo iiivece in lui, come vedremo a suo tempo, il diritto di rivendicarií talo titolo dalle mani di clii lo possiede illegittimamcnte: egli ò jierchè. nel primo caso obbligo clie egli non intese si vuole addossarc al debitorc emittente nu assumere; mentre, nel secoudo caso egli non fa che valersi deli’indiscutibile diritto di ripigliare le che ognuno ha proprie cose dalle mani di cliiunque le posseggí^ illegittimamente. — Adunque, nel noscere 1’altro negare l’un diritto e nel riconon vi ha nessuna contraddizione 2098. 2.® Ma noi che non ci teniam paghi di facili genenatura stessa dellc cose, voglia.no esaminare il tema dal p„„to di vista dei diritto positivo e delia pratica mereantile. Ii.iperocel.è, se qiiesti piirc ci co.iilurranno alie medosime conel.isioni, potrenio dire co.i maggioiesserci ingannati. ralitd, quand’ anche attinte dalla * Art. 56. “ Decreto reale dei 9 giugno 1861; e regolamento dei 13 dicembre 1SÔ3, art. I8;<. — Oggi, per altro, in virtü dol decreto reale 4 settembro 1870, che approvò il regolamento per la contabilitli generale dello Stato, non si ammeltono che buoni alPordine (art. 533). — Cosi ò pure per la legge dei 7 aprile 1892 sui buoni a lunga scadenza (art. 2); legge però, che, pur rolendo che essi sieno nominativi e trasmissibili per girata, dice tuttavia che le cedole per il pagamento degli interessi saranno al portatore. ® Legge dei 10 luglio 1861 {art. 11); legge dei 29 aprile 1877 sui certifleati misti di rendita pubblica (art. 5); e regolamento dei 28 febbraio 1878 (art. 8). * Per i buoni dei tesoro si vedano, principalmente, le sentenze dei 19 luglio 1867 delia Corte d’appello di Torino, e dei 14 gennaio 1869 delia Corte di cassaz. di Torino. — Per le cartelle delia rendita pubbliea, quelle, principalmente, delia Corte di Corte di cassazione di Palermo, 12 settembre 1871, e delia Corte dLcassaz. di Firenze, 8 novembre 1877. sicurezza di non ‘ La suprema Corte di Firenze stingue fra distruzione i trazione; permettendo la (sentenza dei 28 dicembre 1877) diincolpevole, emissione di E cosi distin provata o certa, e perdita o sot- - un dupUcato nel primo caso> gennaio 1882 delia Corte A noi ,a disti„.i„„e pa.e rta ■SI sostanzii nel titolo originário, legittimo possessore si proibendola nel secondo. tenza dei 28 perchè, ammesso che il credito causa per cui Pullimo possesso dei titolo. Da altraPoco importa la - sí trova spogliato dei parte, e pur dal punlo di vista delia dottrina sostenuta, se il titolo non è che trazione o la perdita O senza, si dovrebbe = Contra: Papa D’Amico, contraria a quella da noi aua la ""““O’ P^vata Ia sot- ’ O’ "" íPplioato, con cauzione sempre ammettere. op- cit., pag. 187 e segg.

1! 23 CAPO III, SEZ. IV, TITOLI AL PORTATOEK. rebbe :i tale pretesa; e uon solo pev le cousiderazioni dottiiiiali liu qui sviluppate, ina per questo altre ragioui ilL iudolc 22 TIT. IV LITÍRO II, DELLE COSE. eraettere, oltrecchô titoli al portatore, anclie titoli iioniinativi, e che le discipline per codeste due specie di titoli sono molto diverse. Lii qnule duplice facoltA di emissione signili.a, appimto, clie clii non vuol pratica. liinaiizi tutto, perchò le bauclie, pev la loro uatura e per i loro statnti, non sono obbligate a couvertire i proprii biglietti dietro la effettiva preseucorrere il pcricolo di prio credito per causa di sottrazi essere privato (ioi proazione, smarrimentoo distruzione dei titülo, deve cliiedere, aiizicliè la emissione di mi titulo al portatore, qnella di im titolo nominativo, legge dichiara in altri biglietti od in inoneta, se non tazione dei primi; eppcrò costringerle ad emettere uii iiuovo bigliettü senza la procedente presentazioue dí quello suuirrito, sottratto, distrutto, sarebbc lo stesso cho costringcrle a cosa per cni non vollero obbligarsí. — Poi, perchè le banche haniio diritto di rimettere in circolazioue i proprü biglietti di mano in e tal diritto sarebbe fru- — Di iiiíi; montre U opposizione i certilicati nominativi suscettibili di delia rendita pubblica nel caso di perdita dcl zíone, 0 di controvérsia sul diritto j per Ic cartelle al ccrtilicaío di iscria siiccedere, o dí falliniento; portatore dichiara che in nessun caso possoiio essere colpite da sequestro, impedimento ml cosí 6 mano che vengono presentati al cambio; strato, se esse dovessero invece emetterne dei nuovi senza la presentazioue dei primi. — Poi, ancora, percliè tali biglietti vauno soggetti a continue falsiticazioni; e le banche potrebbero coireie gravissimi rischii, qualora, in caso di smarrimento, di sottrazione dei luiovi biopposizione ‘. 0, come mai si potrebbe obbligare lo «tato ad emettero nnoví esemplari dei titolo smarrito, sottratto o distrutto, se in guarentirsi da qualunquc eventualUd per mezzo di sequestri, impedi,nenti od opposizioni? I» n n I èr’e'V'l non è egh evidente che ciò dipende messa la riproduzione di esso non c’è il diritto di di frode 0 distruzione anche provata, dovessero emettere glietti, senza potersi accertare se i biglietti che si dicono smairiti, nibati o distrutti fossero veri e buoni biglietti, o biglietti falsi. Dhiltronde, quando si allega nn fatto ha sempre da esseie possibile la prova contraria. Ma, come istituirla; essa, per cui lo smaiTimento struzione sono fatti dei quali le mancano gli elementi di lidalPessere per queste pci'" come p®^‘ nuovi esemplari? Epperò necessário riscontro nl per le cartelle al portatore, opposizione fa necessário riscontro la facoltd <« queste il permesso delia potrebbe mai la banca opposizione fa dovere evcntuale di ri divieto di la sottrazione o la di- nprodiizione; non riprodurle. Dunque: nelle scontro *‘? cartelle delia tesoro al portatore, il credito si per espressa dicliiarazione rendita pubblica e nei buoni dei SI sostanzia davvero nel titolo di legge. 2100. Pigliamo 1 biglietti di banca, femarrito, sottratto, distrutto banca essere ' Cosí aveva giudicato la Corte di cassazione di Francia (sentenza detl’8 lugUo 1867), prima ancora che la legge dei 15 giugno 1872 (art. 16) dicossG che le sue disposizioni non sono applicabili ai biglietti delia Banca di Francia. nè agli altri biglietti delia stessa natura emessi da stabilimenti legalmente autorizzali, nè ai titoli di rendita o di altra natura emessi dallo Stato, i quali continuano, impertanto, ad esser retti dalle leggi e dai decreti e regolamenti in vigore. Cosí vuole anche il Códice svizzero (art. 'íno di questi biglietti, può emetterne uu nuovo? Risponda pe^’ eioini. Qualunque banca si ribcllC' Ia costretta ad esperienza di tutti i noi la 858); il quale, pur permetLegge dei 10 luglio 1861, art. 35.

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