(JORS o Dl COMMERCIÂLE ESPOSTO DA ERCOLE VIDARI Prof. ordinário di Diritto eommcrcialc nella 11. Università di Pavia 3^ EDIZIONlí INTIEHAMENTE UIFATTA Voliiiiic V DEI cONTDATTi (Contitiuazione) Paute 2*: Ccmtratli comrocrcinli in ispecic fiiori quelli dcl commercio mariuimo (Coiiííiiku:.) Paute 3*: ContraUi dcl conimcrcio arariltimo (Con/í»iiía). LIBRO TERZO ULRICO HOEPLI EDITORE-LIBRA.TO DELLA READ CASA MILAXO 1892.
índice Pag. 1 TITOLO Capo YI. — Del contralto di pegno . I. — Noticie gonerali II. — Condizioni di forma e di modo I. — Condizioni di forma . . . . II. — Condizioni di modo . . . . 2 » 19 » » 20 Sezíone y» 42 » 55 Capo Sezione III. — EíTelli I. — Doveri dei creditore pignoratizio . II. — Diriíti dei creditore pignoratizio . TITOLO VII. — Del contralto di conto corrente Capo » PROPRIETÀ LETTERARIA RJSERVATA » IVl 69 » » >> 85 86 I. — Notizie generali II. — Deflnizione e caratlere giuridico dei conto corrente III. — EfTetti dei conto corrente . . . . IV. — CUiusura, scioglimento e liquidazione dei conto corrente TITOLO VIII.— Del contralto di assicurazione terrestre e sulla vita umana I. — Assicurazione terrestre contro i danni I. — Suo carattere economico II. — Suo carattere giuridico c sua forma Articoio I. — Suo carattere giuridico » >> 96 y> 114 » » >> 159 175 » 177 .» Capo Sezione ivi » 190 » » ivi » 195 » § 1. — Persone Assicuratore ivi » § 1 a. § 1 — Assicurato . § 2. — Cose § 3. — Rischio § 4. — Prêmio 201 » 229 » 249 » 275 » Coi tipi Mlo starmua
VI índice. Articolo II. — Sua forma Sezione III. EÍTetti dei contralto di assicurazione contro i danni . Pag. 232 292 » Articolo I. — Doveri e diritü deli’assicurato II. — Doveri e diritti delPassicuratore II. — Assicurazioni sulla vila » ivi 325 » Capo Sezione 331 umana » I. Varie specie di assicurazioni sulla vita umana II. — Appiicazione alie TITOLO SESTO e loro carallere giuridico 335 » » DEL CONTRATTO DI PEGNO assicurazioni sulla vita umana dei requisiti proprii delle assicurazioni contro i danni - Di alcuni speciali eíTetU delle assicurazioni Sulla vita 310 » III. » I umana . 371 » PAKTE III S o M M A R I O. CONTRATTI DEL COMMERCIO MAEITTIMO. 4115. Di quale pegno intendiamo dir qui. — 4416. Divisione delia ma téria. TITOLO I. — Delle navi, dei proprietarii di navi pitano !● — Delle navi . e dei ca 393 j> >1415. Qni, non diciamo che dei pegno comnne commerciale. Noii, qiiindi, di alcimi pegni speciali, come quello sulle merci depositatc nci magazzeni geiierali, dei quale abbiamo gi;\ detto precedentemente. Non anche dei pegno snlle navi, di cui diremo a proposito dei privilegi snlle navi. Non di qnolli presso gli Istituti di credito agrario, o presso i iiionti di Pietil, o presso le Casse di Kisparmio, ecc. ^ 441C. Cio avvertito, dividiamo il titolo iii tre capi. Nel primo diciamo di alenne notizie generali relative al contratto di pegno; nel secondo, delle condizioui di forma e di modo per la validita di tale contratto; nel terzo, de’suoi eífetti. Capo Sezione ivL » 1. — Natura giuridica delle II. — ilodi » 39-í navi . per cui si aequista e si trasmelte la pi'oprietà delle navi I. — Coslruzíone » 416 » Articolo ivi » II. _ Vendita volontaria — Vendita forzata. — Prescrizione — Preda bellica » 4-8 » III. » 444 » IV. » 486 V. » 489 » Capo II. - Dei propriotarii, degli armatori e'dei comproprietarii di navi I. — Rapporti dei 496 » Sezione 500 comproprietarii fra loro . - proprietário per i falti e delia gente delPequipaggio » II. » — Responsabilità. dei dei capitano 515 » Cod. comm., art. 460. — Cod. dei 1865, í Cod. civ., art. 1890. art. 194. 1 ViDARi. - V (3°' ed.).
f 3 TIT. VI, CAVO 1, ^'ÜTIZ1E GE^●EEALT. 2 LIBHO m, PARTE II, CONTRATTI COMMERC. IN ISPECIE, ECC. credito, una cosa mobile da rcstitnirsi iii natiira dopo la estiuzione dcl debito ^ È necessário clie la cosa data iii garanzia sia mobile; perchè, se fosse immobile, o reputata iminobile come accessoria di bene immobile, vi avrebbe una ipotoca * od una antricresi uon giA. uii pegno. — È necessário clie, soddisfatto il debito, la cosa percliè il coutratto di pegno, come tale, nou è mai traslativo di pi’oprietd, ma questa rimane al debitore od a chi diede la cosa per I11Í5 bencliô 1’nno e Taltro non possano ritirarla dalle mani dcl creditore fino a che il pegno dura; e benchô gli altri crcditori nou possano far valere su di essa alcuii diritto, prima che il creditore pignoratizio non sia stato soddisfatto, 0 sul prezzo stesso delia cosa data iii pegno e duta poi od altrimenti, di tutto quanto gli è dovuto. Eppero, come vedremo a suo tempo (N. 4430), se ü creditore ricevesse la cosa col patto di faria própria, qualora alia non venisse soddisfatto di quanto gli ò dovuto, il patto sarebbe nullo 'K CAPO PRBIO NOTIZIE GENERALI si restituisca in natura, S 0 M M A R10. 4417. I. -1. Definizione dei contralto di pegno, ed esame di questa defiiiizione. — 4418. Del caso che 1’oggetto dato in pegno sia 1'ungibile. — 4419. 2.'> Caratteri dei contiatto di i>egno. — 4420. 3." Mdmta tra il pegno ed il deposito - Rinvio. — 4421. 4.“ 11 contralto di pegno suppone la esistenza di veuuna valida obbligazione che si vuol garantire - II pegno non si presume. — 4422. 5.® Estensione dei contralto di pegno. 4423. Carattere civilo o commerciale dei pegno - CriteiTo per ben distinguere. — 4421. 6.'- 11 contralto di pegno puòaggiungersi a qualsiasi altro contralto, traenü devono avere la scadenza egli — 4425. Il.-Iconcapacita di obbligarsi. — 4426. III. -l." Delia cosa che si vuol dare in pegno - Del pegno di . — 4427. La cosa data in delia obbligazione garantita - 4428. Del 4418. Tuttavia, se la cosa data iu pegno fosse fungibile, sarebbe avviene nel deposito irregouniversalilh di una cose. pegno può anche superarc il valore Del caso che essa passerebbe in proprietd dei creditore; il quale non debitore che di altrettanto essa sia un genere. pegno. _ aumonti durante il ● ● Ld cosa da costituirsi in pegno può anche es- — 4430. 3.“ È nullo il patto di non vendere come lare (N. 4248). 441 f>. 2.” Dalle quali cose si vede, che il contratto di pegno ô di sua natura imilaterale e reale. Unilaterale. sere fornita da un terzo. alia scaden/.a la cosa data in pegno. - 4431. II diritto di vendere non è necessário che sia espressamente cosa data in pegno può tuttavia essere aü®" - 4434. 5.0 Pegno di cosa altrui. — 4435. Pr° 1 questo pegno. — 4436. 6.“ Del suppegnn- — primo pegno nel la cosa alia scadenza perchè chi rimane verainente obbligato ô soltanto la cosa data in tuito. — 4432. 4.'* La il debitore; il quale deve, appunto, consegnare bene considerarc, pur qui, come giA si disse 'editore soddisfatto dei pio~ nata. - 4433. Conii e contro la validità di 4137. Delia sorte dei nua. pegno; quantunque a dei deposito (N. 4264), anche il Cl caso di suppegno. — 4438. An VKÜdo contratto - Del cora dei suppegno. — 4439. IV. pegno non - A costituire un oceorre alcuna formui pegno legale. — 4441. VI. a sacramentale. — 4440. V. - ^onlilegisiaiive dei contratto di pegn°- ‘ Cod. civ-, art. 1878. 2 Cod. civ., art. 1964, 1967. ® Cod. civ., art. 1891. * Cod. svizz., art. 222. 4417. I. - 1.0 Di debitore, od altri i il POqUo si dice qnel contratto per chi dei suO 1 per esso, dd al creditore, per sicurezza
1 5 4 l'IT. VI, CArO I, ^*OTIZIE GENERALI. LIBRO m, 1’ARTE II, CONTRATTI COMMERC. ES’ ISPECIE. ECC. luillabile iu forza cli eccezioiie meramente pcrsonale al debitorc, come iiel caso cli minore età. prio credito alia scadenza sia obbllgato a restituire la cosa ricevuta prima. Reale, perchè a fare perfetto il contratto ô necessário clie la Però, uon è cVuopo che il de bito per cui si dà il pegno sia giil certo ed esistente. Se fosse anclie soltanto eventuale o sotto condizione, la sua validità sa- cosa sia consegnata al creditore od al terzo eletto dalle parti, come vedremo nella sezionc 2'^ dei capo 2« di questo titolo *. Difatti, siceome, trattandosi di cose mobili, il solo possesso di buona fede ô attributivo di diritti iu faccia ai terzi; per cic>, se il creditore uou mostrasse di avere la cosa in proprio potere, uon potrebbe anche validamente difeiidersi contro i terzi ciio inteudessero far valere su di essa alcun diritto. 6 solo per riguardo ai terzi che cosa data in pegno; la si richiede rebbe iiidubitabilc, quando il debito si tramutasse poi iu certo e definitivo; fatto questo, di cui, per altro, dovrit fornire la prova lo stesso creditore h Del pari, ü pegno, come la lideiussioiie, uon si presume, ma dev’essere espressameiite pattuito, e nou può esteudersi oltre ai limiti couveuuti -; tanto piíi che nou vi ha pegno, come si è detto, seuza la consegua delia cosa al creditore od al terzo eletto dallo parti. 4422. 5.® luoltre, anche il pegno, come la fideiussione indefiuita per una obbligazione priucipale, si estende a tutti gli accessorii dei debito, ed anche alie spese sostenute dal creditore per far condauiiare il debitore al pagamento di quanto gli è dovuto Tuttavia, uon si richiede la consegua delia pur nei riguardi dei contraeuti, perchè nessun diritto di privilegio (come che deriva da è, appunto, qucllo uu contratto di pegno) si può esercitare sopra se questa nou sia in poter nostro e sottratta quiudi aU’ azione dello stesso debitore o degli altri creditori suoi Qumdi è, che se la cosa nou fosse stata consegnata, beu avrcbbe diritto il creditore di far condaiinare il debitore gliela 0 a darglieue alcuna cosa 4423. E come, al pari delia fideiussione, il contratto di pegno supponc una obbligazione priucipale valida, esso (poichè è un contratto accessorio) partecipa anche necessariamente delia uatura di quella obbligazione. Consegue da cio che, per distinguere se il contratto di pegno abbia carattore civile o commerciale, bisogna badare, nou gih alia uatura delia cosa data in pegno, ma a quella delia obbligazionc garantita. Quiudi è che se questa fosse civile, civile sarebbe anche il pegno, nou ostante che la cosa data iu garanzia fosse, per esempio, un titolo indiistriale a conseguarun’altra in sua se la prima cosa profosse perduta; ma, sino a che la couvece. messa piü non csistesse 0 segna non fosse avvenuta, il creditore su di essa alcun diritto di non potrebbe far valere privilegio. 4420. 3.0 Delle affiniU ' e quello di deposito dicemmo ai e differenze fra il contratto di pegno Snl parlando di quesfultimo coutratto (^. 4210); epperò non oceorre che ei 4421. 4.0 Cl ripetiamo. Al pari delia fideiussione poi, anche il pegno, tu una obbligazione priucipale valida '■*; si possa prestare suppone la esistenza di quantunqiie pur esso per un’ obbligazione au- ‘ Cod. argent., art. 746. — Corte d’appello dl Torino,9 dicembre 1876. 9 Cod. civ., art. 1902. » Cod. civ., art. 1903. ^ Corte di cassaz. di Firenze, 25 marzo 1889. * Cod. civ., art. 1882. “ Cod. civ., art. 1948, 1949, ® Cod. civ., art. 1899. — Cod. SVÍ7Z., art. 210, alin. 2; e art. 219. e 1958, N. 6.
7 CAPO I, NOTIZIE GENERALI. TIT. VI. C LIBRO III, PARTE II, COXTRATTI COMMERC. IX ISPECIE, ECC. nniversalitíi di cose delia quale si eserciti il commercio può esetto dl pegno (le luerci di uii negozio, per esempio), clie alie cose clie di mano in mano si vendoiio, sieno 4424. 6.° Del resto, giiarentibili per mezzo di pegno non sono soltanto le obbligazioni di dare, ma pur quelle di fare, e, geneie, qnalunque spocie di obbligazioni; imperocchô dove c’ô un interesse da difendere, Id è possibile un contratto di pegno. 4425. II. - II qnale iuoltre pcrcliè clie debitore e creditore sieno capaci di obbligarsi, clie di alienare. È necessária la sere ogg sempre sostituite altre delia raedesima specie, per modo che, pnr mutanil complesso di cose da restituirsi m nna garanzia reale, cioô dosi le parti, eguale rimanga alia scadenza ^ Ciò che, aduuqne, importa si è che la cosa data iu pegno sia dei titoli che la rappresenveramente esista, occorre , e quindi aii- tale che, o di per sè, o per mezzo tano, possa fornire disfatto di tutto quanto gli è dovnto, snpposto che il debitoie al creditore un modo sicuro per essere sodcapacitd dei debitore, percliè sebbene, di gola, la proprleta delia cosa data in pegoo rlraanga a lul od a ben puü darsi che revenga mono al proprio dovere -. 4427. Di qualunque specie sia la cosa costituita in pegno, difterenza delia fideinssione, la quale non può düvuto dal debitore, nè essere contratta chi la díl per lui (N. 4417); tuttavia pagato il debito alia scadenza, il cedere alia vendita di non creditore faccia appnnto proessa. Senza dire che il debitore, essendo giít tenuto ])er l’obbligazione principale che deve gia essersi ô da notare che, a mai eccedere ciò che è a condizioni piii gravi, sotto pena di esser tenuta valida solo deir obbligazione principalela cosa data in si vnol garantire, mostrato capacc di otbligarsi. Di q„i deriva che tntti quelli i quali non dentro la misura pegno, invece, può eccedere il valore dei debito garantito, senza che per ciò ü contratto debba esser ridotto, per la sna validitò, entro tale misura. E ciò perchò non ô sempre possibile trovare ü valore delia quale risponda esattamente a quello dei per contrapossono esercitare la mercatura o non hanno la capacitò di obbli dere contratti di g^aisi, non possono anclie concliiupegno come debitori. necessária la capacita dei come vedremo È creditore, perchò questi pnre, a sno tempo, assume speciali doveri verso il deverso cbi chiede la una cosa debito che si vuolc guarentire con pegno; mentre rio, la garanzia personale può sempre perfettamente adegnarsi bitore o cosa per questo h 4426. IIL - 1.0 Per tire che, purchè sia mobile (N. 4417) essere dato in pegno il quale abbia rabile a danaro, e la di cni bita, di conforinita alie quanto riguarda la cosa ô da avvei*' etto pnò qualunque un valore di scambio misuno* O* ‘ Coi'tc di cassaz. di Firenze, 30 dicembro 1880. - , bene intendere la Corte di cassazione di dei 26 febbraio 1885), allorchè dice, la cosa data in oggetto dei contratto; oggetto non potendo È un * Non riesciamo quindi a ciu negoziazione non sia liinitata o proD ^ "iette nel libro 2° di questo Corsomnc 1 possono essere date in pegno, non soltanto derrate o, meici propriamente dette, privato, azioni di Torino (sentenza pegno essere soggetto e essere che il prezzo ricavabile dalla vendita di quella cosa. — errore ed un bisticcio insienie. La vendita delia cosa data m pegno il debitore paghi alia scadenza. Ora, pur non ina anclie titoli di credito pnbblico c commerciali, può anche non aver luogo, se data questa ipotesi, chi può dire che non vi sia regolare e valido conricavato dalla vendita, perchè socieU ecc. 2. _ Anzi, pure una tratto dl pegno? Eppure non v’è prezzo non v*è neanche vendital 3 Cod. civ., art. 1900. Troplong, Du l^o.ntissement, N 87 “Cod. brasil., art.273.-Cod.argent.,art.761. ,art. 210- — Cod. svizz
8 LIBRO III, PARTE II, CONTRATTI TIT. VI, CAPO I, NOTIZIE GEXER^VLI. stitnire iii peg-no Puna o P altra cosa própria. — Tiittavia, il terzo datore di pegiio si distingue dal fideiussore per ciò chc questi risponde per Padempimento delPobbligazioue garantita con tutto il proprio patrimônio iudistintainente; mentre il primo ri sponde soltanto e determinataiuente con la cosa data in pegno ^ 44:10. 3.® Come, poi, è mülo il patto con ciii il creditore riceva la cosa per faria própria alia scadeiiza (N. 4417), perchô, di questo modo, egli potrebbe ricevere molto di piú di quello clie gli fosse dovuto, sia per avere avuto originariamente la cosa un valore maggiore, sia per esserne aumentato il valore durante il coiitratto, come avviene, priucipalinente, dei titoli di credito; cosi è uullo il patto con cui il creditore si obblighi a non ven dería, supposto che il debitore non lo pagbi alia scadeuza percliô il debitore non può teuere per serio un patto che, qualora fosse valido, spoglicrebbe dei suo maggior diritto il credi tore pignoratizio, e toglierebbe al contratto ogui carattere ed efíicacia di pegno. Diversamente accadrebbe se, pur non contestata la facoltà di veiidere il pegno, il creditore si obbligasse a non pagarsi sul prezzo ricavato dalla vendita che per una parte soltanto di ciò chc gli potesse essere dovuto. In tal caso, non solo il contratto sarebbe valido, perchè la cosa verrebbe sempre consegnata al creditore a titolo di pegno; ma sarebbe valido anche il patto limitativo impcrocchè ciò vorrebbe dire soltanto che il pegno, anzichè esteudersi a tutta Pobbligazione, non si estende che ad una parte di essa; sebbene questa parte possa essere indetermiiiata al tempo delia conclusioue dei contratto, per non venire determiuata che poi al tempo di sua esecuzione. 0 COMilERC. IX ISPECIK, ECC. al valore dei debito, ài vendita delia — Codesto vorrà dire soltanto clie, i cosa da parte dei . tuire al debitore ciò chc, soddisfatto di ancora dei prezzo ottenuto. 111 caso creditore, qnesti dovnl restiogni diritto, rinuinesse Che se la cosa che si vuole ● corno cprfr. o 1 ^ ● costitmie in pegno, aiizichô nn coipo certo e determinato ‘ rebbe prima fosse una specie od necessário che, per mezzo di pesatur misniazione, o di scelta, i e determinato. un genere, saa, munerazione, nn corpo certo msomma, essa diventasse cosi come accade nelia 1 compera e vendita; per¬ chè. senza di ciò biano voluto dar quindi fare la parti h uon si saprebbe e e ricevere i cosa veramente le parti abin pegno, e non se ne potrebbe terzo elotto dalle consegna al creditore od al 4428. In ogni caso, tratto, il debito mentare, rünanesse poi, si avverta che se, durante il con' pegno avesse ad aupatto contrario ed ove per cui veuno costituito il esteaderebbe, tranne margine sufticiente, anche alia 4420. 2.® Perc luesto si !} nuova parte di debito !l cosa sia formta dal debitore. qualunque terza cessario che la Anzi. come persona può rendersi niallevadrice senza ordine ed Ííliga, eziaudio senza saputa di coliu pel quale si ob- ;! non solo dei debitore principale, i' questo '"í; cosi essa ’ gazione** 0 costituirsi mallevadrice re di ma anche dei fldeinsso rantire può anche ga- 1; purchò dica molto chian Pei quale obblig^azione intende co- j con pegno Paltmi ohhli ‘ persona ramente per qual© ’ Cod. c^‘onde alia anticipa.ioni fatia „ " ^-;;ola p,.ia,a Halla rastitu.il Cod. ci acgent., art. 743. nelia sentenza dei , pep una anticipazione sua costituzionôi ® SI ‘ Corte di cassaz. di Torino, 4 settembre 1873. * Corte di cassaz. di Napoli, 19 dicembre 1872. ^ Contra: Corte di cassaz. di Napoli, 19 dicembre 1872. civ., art. 1901. ' Cod. civ., art. 1883. I
1* LI 10 TIT. VI, CAPO I, XOTIZIE GEXERALI. LIBRO III, PARTE U, COXTRATTI COMMERC. IN ISPECIE, ECO. noii è necessário che il diritto di egli potvebbe sempre respingere qnalsiasi diritto dí peg*uo clie 4431. Da altra parte tar vendere la cosa data iii pegno sia espressamente acconsen- su ciuella il creditore volesse esercitare ^ Afiine a qiiesto tema è 1’ altro clie rignarda il tito dal debitore; perchè la legge stessa lo pria autovita, ed ô, quíndi, 4434. 5.' accorda di pvo-j sempre necessariamente sottinteso. pegno di cosa altrui. Questo pegno è valido o no? Xoi non possiamo andar qui a conclnsioni diverse da quelle dclla compera e vendita di cosa altnü (X. 2132 e segg.); perchè iielPuno e nelhaltro caso trat- !■ tasi di nna condizione di fatto e di diritto perfettamente egiiale; A maggior lagione, iinpertanto, milla iniporterebbe se, riconosciuta codosta facoltíl iiella scrittura di del)ito rilasciata dal ; debitore al creditore non fosse da questo ripetuta nell’ altra; scrittura da esso rilasciata al debitore h I cioè, da una parte, di uii proprietário che si vede ingiustamente : offeso nei proprii diritti, e, dalPaltra, di una persona che, avendo 4432. 4:.^ Del resto, dà la cosa in pegno (debitore la proprietiX, lino a che essa s’ intende di per sô che, siccoine chi ■ 0 lerzo per lui) ne conserva aiiche | non sia fatta vendere dal creditore cosi egli la pnò anche alienare; beU': - inaggiori diritti di qnelli che egi'! nuovo proprietário debba rispettare il diritto - cosa è gravata ricevuta una cosa in bnona fede, ha diritto di essere guarentita nel suo possesso — Vuol dire, che se il pegno sarè costituito il legittimo proprienon pagato alia scadenza; > chè, non potendo trasiuettere stesso ha, il pegno da cui la Che se il da cose che non sieno titoli al portatore tario potrd rivendicare o no la cosa sua dal creditore pignoratizio, secondo clie questi non sia o sia possessore di biiona fede, e soddisfacendo questi ancora dei credito suo o dandogli altra nuovo proprietário non sapesse di questo vincolo? menoinato il diritto dei idônea garanzia nel caso di rivendicazione; inentrc se il pegno sar;\ costituito da titoli al portatore, la rivendicazione non sarà ammessa (fuori il caso di possesso di mala fede), giusta le cose gid detto a proposito appunto dei titoli al portatore (N. 1720). si avverta che, sicconie non è possibile parlare delia non per ciò sarebbe tizio, allorchè questi, dei pegno, perocchè, allora, il - basterebbe a difenderlo creditore pignoríi' 0 il terzo eletto dalle parti per la custodií*' avesse conservato sempre in suo potere la possesso suo, quando fosse di bnona fede : iiii' cosa Però validiU di veriin contratto di pegno, se gh\ la cosa che ne co- contro qualsiasi attacco. 44*S. Per contrario, se il creditore parti non avesse il terzo eletto daU® t cosa costituita in pegno, ^ proprie mani, sicchô il Dure ivr n huona fede, ignorando il pegno; pu.e avtebbo duntto di essere gnarentito nel proprio possessoi trasferitagli come libera, tale non fossCt stituisce 1’oggetto non sia stata consegnata al creditore, giusta le cose dette piíi volte; cosi le conclnsioni alie quali per noi si venne a proposito delia compera e vendita, sono applicabili al aucor ricevuta h non la teiiesse piíi nelle tario Pavesse ri propidC' nnovo egl' epporò, se anche la cosa questo tema delia vendita delia cosa data in pegno, la ' Intorno a Corte d'appello di Palermo, nelia sentenza dei 18 marzo 18 <2, giudicò: la vendita di titoli al portatore pignorati presso la Banoa Na/.ionale cessiono che abbisogni, per diventare operativa, delia ac- ' Corte d'appello dl Gênova, ^ Su questo 4 agosto 1874. 15 luglio 1877 nTudicr” nelia sentení» <1®’ nel cessionário cum sua eondebitore, P»®' non e una cettazione dei debitore ceduto. * Corte d'appello di Venezia, 2 maggio 18S2. — Corte d’appello di bblig®' Parma, 11 aprile 1887.
1! 13 12 TIT. VI, CAPO I, XOTIZIE GENERALI. LIBRO m, PARTE II, CONTRATTI C03LMERC. IX ISPECIE, ECC. altri casi, egli abbia voluto escluderli. Difatti, a che strana conseguenza noii coiidurrebbe iiievitabilniente 1’ opinioiie clie iioi ; combattiaino! Se di buona fede solo fosse clii possiede a titolo di proprietà, bisognerebbe concliiudere clie chi possiede a titolo precário^ piir credeiido assolutainente che quegli il qnale gli consegue la cosa a tale titolo ne avesse la proprieth, si dovrebbe considerare ^ trattare come un possessore di inala fede. Ora, iion è ciò enoimie ed ingiustissimo ? Oltrecchè, se fosse vero che possesso di buona fede vi sia sol quando il possessore creda di avere contralto di pegno solo per quella parte che rigiiarda 1’ipotesi clie la cosa altrui venduta sia aiiche gid stata consegnata nuovo compratore, e non pure per quella che riguarda Tiputesi che tale consegna non sia ancora avvenuta h 44*5. Che si dice contro questa opinioue? Si dice che quando il Códice civile afferma: il possesso guardo ai beni mobili od ai titoli al portatore produrre a favore ; dei terzi di buona fede P effetto parlave di titolo atto stesso dei titolo, intende solo,, a trasferire il domínio, e non giil di poS'jj sesso a titolo precário. Taufò che tutti i diritU di chi dispoue assolutainente delia cosa; siccome il se si dovesse estendere quella j principio, per la sua generalitil, si dovrebbe applicare anche agli ●minfn íií T 1 possiede la cosa a titolo, ap*. iminobili, Ihicquisto per prescrizione di alcuni diritti reali, diversi punto, dl pegno, diverrebbe inutüe c si dovrebbe cancellare qucl-! 1 arucolo delia legge commerciale, per cui si dice, essore necossario|: Il titolo scntto afünchè il creditorc ai terzi i suoi diritti di presunzione anche a favore di chi da quelli di proprietà, diverrebbe addirittura inesplicabile. — II ! vero si ò che, anche per il Icgislatore, possessore di buona fede i ô quegli che ha Vanimus poHsiâcnãi; e tanto allora che questo possa far valere di frout® pegno importi 1111 diritto di domiiiio, quanto allora che importi alcun uou ò detto conieccliessí^ ' altro diritto reale sulla cosa posseduta. Adunque, si ha da bagge civUc dove si legge la presunzíoii® i darc, nou già se il creditore riteiiga di possedere la cosa a tiessa debbasi applicare soltanto a chi possiede tolo di proprietà; ma se, pur possedcndola a titolo di pegno, o síbi hahenãi Rispondiamo. in quella parte delia le — I^rima di tutto sopraccennata, clie coWnnimiis rem ad altro titolo precário, egli sia in buona fede possedere a qnesto titolo. — Del pari, non. giova il dire che per la esistenza dei pegno occorrc la scrittura. Prima di tutto, perchè questa, come vedremo, nou occorre sempre. Poi, percliò, dicioè creda di e non anche a chi possieda a tiarapia dizione ainmette cà' ^ chi ne esclude 1’ sostituisce ad tolo Pi-ecano. La legge nella trambe quelle appUcazioni, ginnge alia legge, cioè sua luia o 1’altra ag' arbitriO' essa il proprio Che se lo stesso Códice civile neli possessore di buona fede di un titolo abile articolo 701 dice che « ^ cendo cosi, si confondouo due cose che vanno tenute, invece, distinte. E, di vero: altra cosa è che oceorra la scrittura, pcrchè il contratto possa avere effetto verso i terzi; ed altra che il chi possiede come proprietário in a trasferire il dominio, Ciò vuol dire dei quale titolo igüO' islatore ebbc rava i vizii <li mira il caso piú freciuente, e cUe vole di particolare jà pegno di una cosa altrui sia o non sia valido. Non v’è, infatti, nessima incompatibílità lógica fra le due ipotesi; giacchè, un contratto di pegno può essere valido se si consideri la parte formale di esso, cioè Ia scrittura, ed essere invalido se si consíderi 1’oggetto suo 5 come, per converso, nn contratto può essere valido se si consideri P oggetto, ed invalido se si consideri la soltanto che il lerr } per ciò, gli parve inerít®' degí‘ luenzioiie: ma non gia che tacendo ‘ Cod. argent., * Cod. comm., di Gênova, 17 ^45, alin. 2. art. 454. — Cod. ; — Cod. dei 1865. marzo 1815, - Corte di svizz., art. 218. . art. 189. — Corte d'app® cassaz. di Pirenze, 27 febbraio sua forma. Tant’ ô vero ciò, che se un contratto di pegno, pur 110 :
lõ TIT. VI, CAPO I, >'OTIZrE GEXERALI. 14 LIBRO III, PAETIC II, CONTRATTI COMMERC. IX ISPECIE KCC. Difatti: poicliò la legge tace, sarebbe interpretaria a rovcscio se si volesse conchhidere per il iUvieto. II suo sileuzio non pnò far si clie, qui pure, non ci abbiano quelle medesiine e potenti gioni per cui si vuole ehe il possesso di buona fede sia i rentito contro qiialsiasi azione rivendicatoria da parte dei legittimo proprietário delia cosa venduta o data in pegno. — Nè varrebbe il dire che, non potendo il creditore valersi delia cosa ricevuta, egli non pnò anclie daria in peguo ad altrui; iierchè questa è iina considerazione che, se ha im grau valore nei rapporti dei proprietário delia cosa col primo creditore per determinare il diritto al risarciinento dei danni, non ne ha veriina nei rapporti dei secondo cr.editore di bnona fede col proprietário, i soli che possauo avere nna iinportanza decisiva nel tema nostro. Tanto piü (ancora nei rapporti dei proprietário delia cosa col primo creditore), che questi, allorchè non gli sia stato cspressamente proibito, s’ intende sempre delln cosa ricevuta in pcgno, come qualunque depositário, goinento questo di cui direnio nclla sczione l'' dei capo 3® di avendo per oggetto nua cosa altrui, fosse ridotto a scrittnra, sarebbe impossibile, per questo riguardo, accnsarlo di nullitd. Nè si dica che, di tal modo, si vieue a compromettore il prin*. principio annuesso' raguacipio delia iiullitd dei pegno di cosa altrui cosi dalle autiche come dalle nuove leggij perchô, anzi, essOj' creditore rimane di imprescindibile applicazione quando il gnoratizio sappia che la cosa appartiene ad altri, «d il proprie* tario non ne abbia permesso il pegno. Soltanto si vuole che ^ codesto principio e tutti gli altri che gli ristretti entro assomigliano, vengau^J quei limiti per cui sia possibile la loro coesistenz^ con la presnnzione che il possesso di buona fede produce gl* stessL eftetti dei titolo. Nè, sostenendo questa tcsi, si pregiudic» in alcun modo la maggiore importanza dei diritto di propri®^' in confronto dei diritto di clie pegno, . il primo non sia sagriücato al secondo; stabilendo la e la necessitd quiiidi imperocchò il legislatoi'®J ^ presnnzione conteuuta nelP articolo 707 dei Go^ intese provvedere soltanto alia e sicurezza delle contrattazioni; celerita e quali i priucipii ri che abbia diritto di usare Ardice civile celeri*^^ sicurezza davanti al*® .. , igorosi dei diritto (o qnclli, almeno, coiisit*^' rati taU) dovettero oedere, per lasoiar luogo ad altri principü piu utili, dei quali diceniino » inaggiore questo titolo. Adunque: o il nuovo creditore ignora clie la cosa ricevuta in appartiene ad altri, ed egli non può essere disturbato dal neir esercizio dei diritto suo di pegno e per pegno vero proprietário tutta la durata pattuita; od egli sa può duraro piu lungo tempo di qucllo per cui il primo pegno fu costituito; imperocchò nessuno può trasmettere diritti maggiori di quelli che egli stesso ha. — Se noii che, potrebbe dirsi: e percliè, sapendo il nuovo creditore dei pegno gií\ costitnito siilla cosa che egli riceve, il nuovo pegno non sar:\ nullo per Ini? Percliô, quando non vi abbia alcuna espressa proibizione, ciascuno può trasniettere ad altri i proprii diritti; quantnnque, come si è detto anche meno snblimi «rií ma certamente con larghezza a proposito delle toli al portatore iii ispecie (N. 1720 cose mobili in generc e dei e questo sno diritto non 8 segg.) ». f .XT - criterii e Ic stesse distinzioiü di . lato (N. 4434) valgono anche a ohiarird, se si possa aa>" aff tr"*! '' i'“eviita in pegno; bendiô di ciò taecia»" affa to le nostre leggi, a differensa dei Códice austríaco il r,„ale, invece, permette 4436. lí.o Gli stessi civile genei espressamente or ora, soltanto uella raisura per cui egli li possiede. 4437. Però, allora, qiiale diverrà la sorte dei primo pegiio? Continuerd ad essere valido ed efficace, o cesserà? Vedi, in questo senso, la delia Corte di magistrale sentenza dei 14 aprile — Vedi ancbei Tartufari, op. cit.i'' giuricUco, vol. XI, I. cassaz. di Roma. pag. 64; e Levi, Archivio qi ^ § 454. olpag. 456 e segg.
t 17 10 TIT. VI, CAPO I, XOTIZIE GEXEBALI. LlBKOm, PAUTE n, CONTRATTT A noi non coii:^rERc. IX ispecie, ecc. pur quando non piaccia codesto modo di spiegare il diritto dei primo creditore, poichè egli alia scadenza dei contratto conchiuso col debitor suo si troverebbe pnr sempre nel possesso delia cosa riceviita in pegiio; si troverebbe anclie, per ciò solo. costitiiito in quella condizione di fatto clie attribuisce il diritto di farsi pagare su quella, allorchè il debitore non lo soddisfaccia di tutto quanto gli è dovuto. La interruzione avvenuta nel pos sesso suo ben lo potrebbe esporre ad im’azione di daimi da parte dei debitore, allorchè questi gli avesse proibito di valersi delia cosa ricevuta in pegno; ma non lo potrebbe inai privare dei diritto di farsi pagare sii di essa, quando egli nel momento di esercitare questo diritto si trovasse in quella condizione di fatto che è voluta dalla legge 4438. Del resto, nessun dubbio clie, costituita in pegno una cosa, il debitore possa costituirla di uuovo in pegno, quando soddisfatto il primo creditore di tutto quanto gli era dovuto, gli intimi di farne la consegna, noii gia a lui, ma a codesto miovo creditore 4430. IV. - Percliè, poi, vi sia contratto di pegno non è necessário che Ic parti abbiano propriamente adopcrata quella od altra parola. E, di vero, dovendosi nelle coiivenzioni ricercare quale sia stata la comuiie intenzione dclle parti, auzicliô stare al senso letterale delle parole; quando tale intenzione sia appunto chiarita con tutta certezza, non occorre di piü. Cosi, per esempio: pare dubbio che debba iacchè, essencD ; per Pesercizio dei diritto di pen^no che;! la cosa pignorata sia stata consegnata e rimanga nelle inaniclel:i creditore 0 dei terzo eletto dalle parti sino a che egli intende a eisi di tale suo diritto, e guesta condizione di fatto mancandoI appnnto nel caso attnale. perchè il primo creditore per dare » : suppegno a cosa dere necessariamente averla nuovo creditore: cessare; g condizione imprescindibile al consegnata cho, cessando il possesso, egli è ben natiirale cessi atiche per lui ü diritto di prima in pegno. farsi pagare sulla cosa ricevuta | Che se il secoudo meno lunga dei primo, ed il secondo disfatto di tutto pegno cavesse una durata; creditore h cos-i rif . ^»-vesse rcstituita al primo la cosa ricevuta m suppegno; oppure ragione, glida ? I, socl' per essere se il secoudo creditore t avesse restituita innanzi pegno; allora per qualsivoglia scadenza dei primo contratto di poichè il prini*^ cosa pignorata? ● sí pagare su di essa, ; própria obbb' ; creditore sarebbe restituito nel possesso delia per lui il diritto di farsi viviverebbe anclie quando il debitor e non soddisfacesse a tiitta la gazione alia scadenza. Pero, codesto rivivere dei nri mezzo giuridieo si effettua; condo creditor primo diritto di pegno per qual*^ mentre, la restituzioiie fatta dal see non può, di - per soggetto due per sô, far rivivere uii rapporte giuridieo clie ha persone diverse; cioè il prim^ II mezzo ci pare questo. II sup' cessione condizionale dei primi' debitore ed ü creditore? _ pegno si può consider are come una tivo diritto di pegno; nel senso che sarà pagato alia scadenza pegno, il prinio diritto di pre; mentre se il secondo creditore no^ fanl vemlere la cosa ricevnta in sHp' ' La Corte d’appello di Torino, nella sentenza dei 9 dicembre 1876, giudicò: non si può dare a titolo di cauzione una rendita rappresentata da inscrizione nominativa che già sia vincolata; — non si può aggravare di altro vincolo Ia rendita già vincolata per cauzione delia dote, se non concorre Tautoriz/azione dei tribunale da aceordarsi quando ne sia accertata la necessita e la utilità evidente, ® Cod. svizz,, art. 217. ViDARi. - V (3^ ed.). pegno cesserd assolutamente e per sem' appunto, abbiamo supposto) il secoiií^^^ eosa ritornera al primo, questi, i troveri^ se (come noi, ; pagato e Ia condizione creditore sara mezzo delia restituito i prima delia apposta alia própria cessione, condizione ginridica in cui si quella medesim a costituzione dei 2 nuovo pegno. — Comunque sia, 0 .
18 LiBHO m, PAUTE n, contratti coaiiiEiic. TIT. VI, CAPO II, CONDIZIOXI Dl FOICVIA E Dl MODO. per le cose ricevute in deposito; ecc. — E diciamo che deriva dalla legg-e, percliè questa, pur taceudo il coutratto, accorda im tal diritto di própria autoritíl, sebbeue il patto espresso vi possa anclie derogare; motivo per cui, liiio ad un certo punto, si potrebbe anche dire che esso deriva da un patto tácito dei contraenti Però. 10 IN ISPECIE, ECC. se il debitore, rimettendo al creditore un effetto di dird che gliene fa rimessa affinchè prio credito, non intendendo tario coinmcrcio, ne curi la riscossione a pro- ^ per ora di pagargli il debito; evi- i dentemente la rimessa si dovrd intendere fatta gno, quando sia esclusa 1’ipotesi di a titolo di peun mandato per esigcre. Del pari: quando il debitore dichiari di ceíere un suo credito : garanzia dei debito che ha come si è già avvertito, uoi diciamo qiii soltanto dei pegno contrattuale; tanto piú che il diritto dei mandatario, dei vettore e dei depositário (e gid si vide parlando di ciasciina di queste persone) non è rigorosamente e soltanto un contratto di a verso Taltra parte, la quale ac- ;; ’e un contratto di pegno ^ ■ cetti, sMntende che si vuol concliiudei Anzi, va ritenuto e trattato come di pegno il contratto che ne abbia tutti i caratteri essenziali, abbiano qualificato diversamente non ostantc che le parti lo ; perchô 1’errore di denomina- ■ pegno; quautuuqiie vi si avvicini assai. 4441. M. - Da ultimo, si badi che noi attmgeremo le di scipline applicabili al nostro tema, principalmente, dal Códice di commercio. Poi, anche dal Códice civile; imperocchè, dove tace il Códice di commercio e le discipline dei Códice civile relative al pegno non vi contraddicano, quest’ultimo, come legge generale sempre applicato, quando gli iisi mercantili dei luogo non valgano a sopperire al silenzio dei Códice di commercio; conformemente cosi alie uorme generali che regolano Tapplicazione dclle fonti. zione non può mutare la dalle parti veramente sostanza di un contratto, e come fn voluto. Già si vide (N. 4210 e segg.), pei' comune degli aftari si sogliono quncerti contratti clie, pegno. Cosi esempio, cJie nel linguaggio lificare di deposito dentemente di per contrario, sono evipure: ben potrebbero i contraenti per cui la parte che rimette i qnalificare di ri alP altra effetti di i'eranno va nporto il contratto commercio si aceredita dei frutti che matue si addebita degli interessi Pnr sempre un mutuo sopra di essi, esso rimarrebbe relativi; pei’ê _ con pegno ^ (N. 2410)- E, cosi, via. 4440. V. . Se non che CAPO SECOjS^DO come il puo anche derivare dalla leoa mo dl esempio, per il vilegio siille pegno può derivare da ge. La qnal cosa accadCj inale ha diritto di pi‘i' per couto dei proprie coutratto CONDIZIONI DI FORMA E DI MODO mandatario, il merci possedute i - in nome e concoiTenza di eseguita commissione. committente, e sino a S 0 M M A R I 0. 4442. Divisione delia matéria. — 4443. Concorso di queste condizioni e loro precedenza. 4443. Le prime riguardano, appunto, la forma che deve assunicre il contratto di pegno. — Le seconde, i diversi modi luanto gli può essere doCosi dicasi dei vettore clic h» vuto per la ■ Pi-ivilegio sulle cose trasportate. Cosi dicasi ancora dei deposi' rino. 13 luglio 1877*^' lugliol865. = corte d^appellodlTorino, 16 lugUo 1872. — Corte d’appello di Tc' Massé, op. cit., N. 2809.
21 20 CAro n, SEZ. i, condizioxi di forjia. TiT. yi. LIBRO m, PARTE H, CONTRATTI C03DIERC. per cui il creditore IX ISPECIE, ECC. puü acquistare e conservare il possesso delia cosa datagli in pe-iio; imperocchè, essendo qnesto un coiitratto reale, la sua validità è ‘U tale possesso. e Códice precedente. — 4451. II nuovo Códice. — 4452. Contínua. — 4453. Continua. — 4454. Se Ia forma scritta sia volula solto pena di iiullilà. — 4455. Natura tiello scrillo voluto per la validità dei contratto di pegno. — 4456. Continua. — 4457. Se nello scritto occorra la dicbiarazione delia somoia dovula e delia specie e natura delle cose date in pegno, ecc. — 4453. Prova delia data. — 44õ9. Se nello scritto debba anche risultare delia consegna delia cosa data in 44Ô0. II. - Del pegno dei titoli di credito. — 4461. 1.® Di per di piUj subordiiiata alia esisteiiza 4443. Per altro vogliamo súbito avvertire clie se, piú di souto, lo condizioni di forma precedono quelle di modo, motivo per em ne die.amo prima; potreUbe darsi, tnttavia, che qnelle dl modo precedessero le altrej dole, la consegna delia i raneamente alia conclusione dei pegno. questo pegno, secondo il Códice civile. - 4462. Continua. - -1463. 2.® Diverse specie di titoli costituiti in pegno - Osservazioni prelirainari. — 4464. a) Titoli nominativi. — 4165. Continua. — 4466. b) Titoli oppure che, anche non jirecedcn" cosa pignorata non si facesse coiiteinpO" alPordine. — 4467. Continua. - 4468. c) Titoli al poríatore. — contratto, viene dato il pegno, nè immediatamente dopo! Ebbene, comunqne procedano le ha sempre contratto di in garanzia dei quale 4469. Continua. cose, per questo riguardo, vi i peguo, purchô quelle due 4444. I. - 1° Come tutti i coutratti in genere, anche qnello di pegno si dovrebbe poter conchiiidere tanto a voce, quanto per iscritto, allorchè una forte ragione di conveuieuza mercautile non consigliasse la secoiida forma. — Aduuque, perchè non ô sempre cosi, e bene spesso vuolsi 1’atto scritto ? Si dice e si ripete senza esame, quasi, che 1’atto scritto è voluto alio scopo che un commerciante prossimo a fallire non íinga pegni a favore deiruna o delPaltra persoiia, per sottrarre ai creditori chirografani ima parte de’ proprii averi. — Però, noi díciamo: e perchè, allora, non si vogliono ridotti a scrittura anche tntti i contratti di compera e vendita, di permuta, ecc., per 1 qiiali, auzichè soltanto un diritto di pegno, si piiò addirittura trasferire la proprietà delPuna o delPaltra cosa ? Eorse che, se è facile colludere per fiugere un contratto di pegno, non sia altrettauto facile colludere per íingere nu contratto di coinpera e vendita ? E 1’ autidata, poi, delia scrittura non è possibilissima in entrambi i casi? Almeno si fosse logici, e scrittura, questa si volesse per qualiiiique contratto di pegno. Ma 110, invece; imperocchè, e si vedrú fra poco, mentre la scrit tura è voluta sotto pena di nullitú rimpetto ai terzi, quando specie di conqualunque tempo avvenga questo j: se tali coiidizioni dizioni concorrano insieme, i concorso. Vuol dire che m uon si verificheranuo ^ pegno non sarà perfetto, se ffiorno dei simultâneo loro concorso; im- ! essenaale soltanto, si è che le nne e le altre contemporaneamente, il non a coniinciarc dal íri peroccliô ciò clie è vi sieno. contratto di SEZIONE PEIJIA COXDIZION ^ rORMA S O M M A R I O. 4444. Sq di un scritto sia pegno. pareccbie di necessário per Ia legittima esistenz® 4445. Le legislazioni e Tatto scritto " - queste non contratto di Ragioni per cui riconosciuta la conveiiienza delia prescrivono piü come ne' ®‘s^ema dei nostro Códice. - 4448. b) Se ^ garantita non superi le Ur® lute alTuopo dalla le^cro — 4449. Condizioni vo- ^ ■ Continua - .Progetto deflniti'''^ cessario tale atto. 4147. a) Se il valore cinquecento. — 4446. 2.®
23 CO>'DlZIOjri Dl FOBMA. TIT. VI, CAPO II, SEZ. I, 22 LIBRO III, PARTE H, CONTRATTI COMJIERC. IN ISPECU:, ECC. Belgio \ fu riconosciuto clie il pegno per una obliligazione commerciale potesse risultare aiidie cia stipulazioue verbale commerciale noii la obbligazione garantita da pegno oltrepassi iii valore le lirc 500; j si permette clie il coutratto sorta intieri i suoi etietti quando ! un tal valore non sia oltrepassato. Asserire clie la tenuUd delia somma basta da sola a distogliere dal íingere alcun pegno a { danno dei creditorí cliirografarii, è cosa che cuna volta, ed alcnn’altra senza Ihuitazione di somma. Egli è clie se il pegno molto usitato quando si compilo il Códice dei 1801, anzi rirovina 5 posteriormente, il era indízio di prossima tenevasi come può esser vera al- come si dice grande sviluppo che presero i prestiti con pegno, molto scorrettamente; le anticipazioni sopra deposito di titoli di credito, cd il grande sviluppo anclie delia prodnzione, per oggi si fabbrica molto piii che non si abbia (Vuopo al momento, ie ad altri aftari, si dit 0. no; perchô 500 lire possono essere poco 0 molto secondo i casi, secondo il patrimônio dei debitore e dei creditore ciu e secondo P interesse che Puno o Paltro credi¬ tore ha nelle sostanze dcl proprio debitore. Dirc: cinqiieconto non abbisognare a própria difesa del1 atto scritto, e cinquecento ed ima lira sono da abbisognarne sicchô, per procurarsi le somme necessar in pegno una parte delle merci prodotte; queste, ed altre cause, spinsero parecchi savii legislatorí a reudere piü agili e spedite le forme dei pegno, lasciando ai contraenti libera facoltil di vadella forma verbale — Certo che, lire sono cosi vil cosa da cosí gran somma una ca- per contrario; è ridurre la legge ad j non piu il diritto in sè e per sè ha bi- ' sistica numérica, dove, sogno di difesa lersi delia forma scritta o piü di spesso, i contraenti si appiglieranuo alia forma scritta, perchè piü sicura e perchô quelle che si dicono anticipazioni sopra deposito si soglioiio sempre ridurre a scrittura; ma, fossero anche rari i casi di stipulazioue verbale, il legislatore non debbe vietare quando nou vi abbiaiio per ciò evidenti e forti ma il numero. 4445. E bisogna proprio che le ragioni gmstificare la necessita delPatto cludenti, perchè per le qnali si tenta scritto non sieno gravi e conlero comP. I . legislazioni non volteio comeccliessia accoglierle Ond’ô civiipo-or,. 7 ^ ^ <^sempio, che ü Codice emle generale austríaco ■. ü Codice tedesco di il contratto sia conchiuso tra - ragioni. commercio (quando commercíanti ed abbia per causa commerciale) 2, u 444C- 2.” Diversamente si comporto il nostro legislatore, il quale volle ostinarsi a manteiiere ancora la necessita, se non delVatto scritto, pero delia prova scritta per la validita dei conallorcliô il valore delia obbliun’ obbligazione ungherese 2, ecc., ainpegno conchiuso vermettono per valido anche balmente. un contratto di tratto di pegno rimpetto ai terzi, gazione che si vnol garantire oltrepassi le lire cinquecento; non oscante clic avesse giil accolto il principio delia piena amunssibilitil delia prova per tcstimoiiii in matéria coininerciale. Cera da sperare clie la riforma, non voliita aceogliere quando si procedette alia revisioue ' ^-ontormltaa,leIp:Llfr:rr’r™“^"“"’ cese anche alia niu' dei procedente Codice di commercio, avesse nd ; Francia come ‘ § 451, 452 e 1368. - Art. 309. ^ Art. S96. Legge dei 23 > Legge dei 5 maggio 1872, art. 1. * Lyon-Caen. e Renault, op. cit., N. 690. “aggio 1863, art. 1.
1 24 LIBRO III, R.UITE II, CONTRATTI CO.M:\rEnc. 25 TIT. VI, CAPO II, SEZ. 1, COXDIZIOXI Dl FORMA. IX ISPECIE, ECC. potuto farsi sti-ada nei successivi lavori legislativi furoüo accolte parecchie utili Códice, gnorata ’; la legge commerciale, invece, permette che il contratto j abliia egualmente pieno eftetto fra esse imperoccliô la sauzioue delia iiivulidit:\, colpeiido soltauto i rapporti dei contraeuti coi ] terzi, noii si può estendere oltre al caso espressamente acceniiato ; dalla legge. Epperò, auclie iu questo secoudo caso la materiti delia prova è regolata coii le stesse norme dianzL dette. O si tratta dei contraeuti coi terzi e allora vanno applicate le cose di cui stiamo per dire. 44-49. Data questa ipotesi, la legge commerciale vuole clie jla prova dei contratto risulti da scrittura (ís. 4456) ■*. Però, a iqnesfuopo, devono concorrerc due condizioni: 1.® che la obbli- ; gazinne da garaiitire sia commerciale, iion aviito rigiiardo alia condizione personale deldebitore; 2.® che il valore delia somma per cui il credito è garantito ecceda le lire dnquecento I Delia prima di qiieste condizioni ci siarao gia occupati altrove , (N. 4441), sicchô non importa clie ce iie occupiamo di nnovo. — Delia secoiida, invece, vogliamo dir qiii. dove pni’e novitd. \ana speranza! 11 niiovo per questa parte, uoii immuta iiotevolmeiito al Códice di prima, che però non si accoiitentava delia ma Toleya addirittura l’atto scritto. _ 1’ aria di riformatori prova per iscritto, Diciamo il vero: darsi ggQ qiial6 per poi lasciare ancora la le circa, dopo tanti e si profondi mutainenti compito clie nessimo era un secolo fa ci di cose, è un slatore. pei^oírt:.'’:"'' ^ ^ <««cilo Che venga, sne applioaeionh Í!ur‘“rchrÍ spesso. ® ^osa, anzi, accade pnò invidiarc al nostro legi" 4447. a) Premettiamo, dei debito irarantit„ “<limqne, clie allorquando il valore ü Pe^no 1 co„ ●>-> contratto ci«“ "r «"» bo uvue , quanto secondo la le ooô commerciale “ ha plena efficacia e che esso contraeuti, come nei rap' i ‘ Ari. 1880, alin. 1. — La Corte di cassaz. di Torino (senlenza dei 2-1 febbraio 1887), con una interpretazione aíTatto arbitraria, e che non j Jm nessun appoggio nel testo delia legge, riliene che le formalilh del- ; Tarticolo 1880 sono necessarie soltanto por Ia validità dei pegno verso í 11 terzi. cosí nei rapporti dei porti loro coi terzi. qiii, la conseguenza che misura può provursi, verso ehicchessia (laUe leggi commerciali, 4448. h) Se, distinguere. hn contratto di pegno di questa ) con ogni mezzo amiiiesso ] - Cod. comm., art. 454. — Cod. dei 1865, art. 183. — Corte d’appeIlo di Torino, 14 febbraio 1811. ’ La Corte d’appello di Oenova, nelia sentenza dei 30 aprile 1836, disse non essere terzo il curatore di una eredítà giacente rimpetto ad |Un pegno costituito dalPautore delia stessa eredità. ^ Corte di cassaz. di Torino, 26 maggio 1891. 8 La Corle di cassaz. di Torino, nelia sentenza dei 23 febbraio 1886, giudicò: Je condizioni volute dalla legge per la validità dei pegno verso ji terzi, sono pur necessarie ove il credltore pignoratizio voglia far va- 'lere i proprii diritti di fronte al fallito concordatario. — Giustissimo; però non era lecito dubitarne. qiiindi, anche per testimoiiii. eccede codesto valore, bisogníi per contrario, O si tratta dei vuole, contraenti fra lor caso, 1’atto non possa pagarsi O) e, nieutre il Códice civilc scritto sotto pena, altrimenti, con priviieg-io sulla pure in questo che il creditore cosa pi' ^ Cod. civ., art. 1880, ult. alin. * Cod. comm., art. 454. — Cod. dei 1865, art. 188.
27 CAPO II, SEZ. I, CONDIZIONI Dl rOBMA. TiT. vr. 26 LIBRO UI, PARTE II, COXTRATTI COMMERC. IN’ ISPECIE, ECC. allorcliè si voglia r’essere fatto per iscritto, ecc. E, qui pure staro piuttosto al signiflcato letterale delia parola e grammaticale delia costruzione, clie non al significato giuridico, si sarebbe giil al , ricliií ' il valrf la 4450. Secoiido il Códice civile, Tatto iscritto non ò sto, « so non quando si tratta di un oggetto eccedente di lire cinquecento Però « oggetto » pilo essere tanto potuto credere che si fosse voluto aver rignardo, non \ valore deU’obbligazÍone guareiitita, ma a quello delia cosa data ci potemmo adattar inai a tale in- ■J data in pegno, quanto ií contratto di pegno considerato stesso, vale a dire Pobbligazione; bcnchô, per accettare la interpretazione, bisogni forzare il rola, massirae se raífrontata col in pegno. Noi tuttavia non terpretazione; perchè non sapemmo mai intendere come, per delia P* significato giuridico senso attribuitole altrovc i conoscere il valore economico di nn contratto si dovesse guardare, anzichè alia misura ed alia qualitá, delia prestazione, cioè delia obbligazione principale, piuttosto ad un fatto accessorio di questa, come è la garanzia data per meglio assicurare l’esecnzione dei contratto alia scadenza da parte dei debitore. Ora, 5 crt stesso Códice ^ come si diriX piíi sotto; motivo per cui noi diamo esatta soltanto la seconda interpretazione. Per contrario, il Progetto definitivo delPattual Códice che ü contratto di pegno, rispetto al terzi, doveva risultare da pví*^ per iscritto, « se il valore dei pegno avesse ecceduto le live quecento ». Qui, adunque soltanto al valore delia appunto, il pegno non è che un modo particolare di essere delM Puno 0 delPaltro contratto; modo che potrebbe anclie non essere, deli*'^i senza che per ciò il contratto principale non fosse. — D’altronde, , «quando il valore delia cosa data in pegno non si adegui perfettamente al valore delia obbligazione gnarentita, ma lo superi, che avviene? Avviene che il contratto di pegno non è e non pareva che si volesse aver rig^^^ cosa data in pegno, e non al valore bhgazione garantita. E diciamo: « pareva perchè la parola gno », SI può fors’aíic]ie intendere in altro senso. — dir vero, la cosa ci sembvò sempre un po’strana; percliè se Ia s» tura èvoluta per quegli scopi di sieurezza di cui si è detto = ponormente (N. 444S), egli ô piuttosto al valore dell’obbIig anzichè a quello delia può divenire eífettivamente operativo, se non per la parte soltanto necessária a coprire tutta intiera Pohbligazione. Per Paltra come se non esistesse; perchè, pur non sodcosa, che dovevasi aver riguardo- 0»®' ^ i v ● * i f f non è da credere che alcuiio voglia ricevere ’ una disfatto alia scadenza, il creditore non ha diritto che a tanta per un valoro minore dei proprio credito .cadef^ delia cosa ricevuta in pegno, quanta basti a soddisfarlo invece, che sia data una cosí 1 ' ^ intieramente di tutto ciò che gli è dovuto. Qnindi, se gli fosse intiera com’è per IfimpossibilitA ' dovendosi con » ^ dovuto mille, ed il valore delia cosa ricevuta in pegno fosse di ceda di molto il valore delP bbl' di dividei mUa, i mille che eccedono il valore delia obbligazione sanon oltrepassei-Y le Iívp n- ^ ^^'‘^^lone. E, allora, se j-ebbcro sottratti alia-competenza ed alVazione dei creditore, ed «no TV4^ cinquecento, perchè il contratto, sua vahdità verso i terzi, dovr:\, pvova scritta? potrebbe valersene ; cioè, ap- í egli non potrebbe toccarli punto, quei mille per lui si avrebbero a considerare come non i esistenti, perchè non dati in pegno. Ora: se la cosa data in non ciò non ostante, risultfti g.m Ts il contratto Ü t í?no, « se il valore di pegno non lia per il creditore che il valore giuridico dei credito garantito; se qiiesto valore soltanto le parti intesero dedurre in contratto; se esclnsivamente sopra di esso il debitore che questo eccede le lire cinquecento Art. 1341.
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