Codice Penale dello Impero Germanico

« / CÓDICE iLí DELLO IMPERO GERMÂNICO TRADOTTO DAI DOTTORl GISMOeO GDAITIBIIOTTI-MORBLLI e DEMETRIO FBKOCl I Aggiuntovi un ragionamento critico e note DI5t PROKESSOIU PIETRO ELLERO e FRANCESCO GARRARA I \ KOMA TORIIÍO FIRENZE BOCCA Librai di S.M.il Ee d’Italla 4 FRATELLl 1874 I I

Ai sigg. dott, Cfismondo Gnaltierotti-Morelli e dott. Demetrio Feroci di Pisa PROPRIETÀ LETTERARIA MIEI BUONI AMICI Nel secolo dei lumi i prestigi vogliono essere rotti, ed i faatasmi misurati secondo ciò clie vi è di reale. Perciò io ví spinsi a pubblicave la traduzione da voi fatta dei nuovo códice Alemanno, che testè ebbe vita e sanzione in prima (1 gennaio 1871) sotto il nome di códice delia Confederazione Germanica, e poi (1 gennaio 1872) sotto quello di códice dello Impero Tedesco; affinchè la studiosa gioventü delia Penisola potesse piu facilmente con miglior agio giudicare da sò medesima di questa opera legislativa, che le mille voei delia fama, il panegirismo dei giornali, e il rimbombo dei cannone di Sedan giungeva a noi con le solite idolatre esagerazioni con le quali a certi momenti è debolezza nostra acoogliere secondo il vento che spira certi prodotti stranieri. Al profluvio di Iode verso questo nuovo códice aveva contribuito eziandio una singolare vicenda. attraverso Toriao — Tip. V. BONA — Via Ospedale, 3.

— VII — g-iudica secondo ragione e non secondo le prevenzioni o le antipatie. Erano dunque prematuri quei primi elogi, e piuttosto eccitati da partigiane preoccupazioni chenon da calcoli ed esami maturi. Pure quelli bastavano a far nascere precipitate reverenze,perigliose mai sempre in Italia quando si volgono ad una od aitra delle terre straniere che vogliono rapirle il primato delia dottriua. Ed a tale preoccupazione di reverenza grandemente influiva il riconoscimento universale dei dotti per la sapienza Germanica. Questa revereuza è un giusto tributo al mérito e tale omaggio mai fu negato nè menomato da me ancbe nei tempi nei quali TAlemagna pareva ostile alia Italia,perchè omaggio si deve alia sapienza dovunque ed in chiunque si trovi. È incontrastabile che da piü di un secolo a questa parte mentre Francia cercava sostenere Tedifizio gotico dei veccbio giure penale, o a rileuto e con mano avara e malferma cedeva aironda dei progresso nel giure punitivo, Italia e Germania alleate da parecchi anni nella santa impresa davano opera indefessa e leale a condurre la dottrina penale sotto la mano delia filosofia umanitaria. Ma la questione di un códice non è se esso sia stato promulgato in una terra dove brillano i piü splendidi fiori delia sapienza giuridica: la que stione è se i governanti nelPopera legislativa usufruirono quella sapienza; o se piuttosto amarono lasciare negletti quei fiori per gire in circa di irte spine che pur sempre rimangono in ogni terreno per quanto fecondo e felice. La questione piü specialmente per il códice Tedesco era quella se nella sua formazione avessero prevalso le pure dottrine Germaniche ; o se piuttosto le menti di quei legislatori si fossero ottenebrate fra le tradizioni francesi, inopportunamente sedotte da uno spirito di conciliazione. Ma lointendimento di conciliare se in ogni opera amministrativa può VI E fu quella che annunziatosi nel suo primo progetto alLEuropa sotto la bandiera abolizionista aveva attratto a sè lo entusiasmo di tutti i seguaci di quella bandiera, i quali si erano affrettati a dar fiato alie trombe di encomio. Ma tardò a cambiare il vento apportatore di quelli encomi: poichè se da principio egli soflBava dalPoriente, cioè dal campo dei progressisti,ad un súbito mosse dall’occidente, cioè dal campo degli antiabolizionisti, quando ad una seconda revisione il progetto aveva mutato vessillo. Cosí avvenne che a brevi giorni di distanza si era lodato per ciò che si sarebbe voluto biasimare e si era biasimato per ciò che si sarebbe voluto lodare. Frívolo pensiero è cotesto che molte menti perturba e senza sufficiente ragione.Perchè Io essere 0 no restremo supplizio nella scala penale di un códice non è ragione per farlo cattivo se buono,o per farlo encomiabile se cattivo. La bontà o meno di un códice male si giudica per un solo articolo o per una sola opinione senza cadere in un giudizio preconcetto e fallace. La bontà di un códice deve cercarsi nella sua adesione ai precetti delia scienza, nel suo costante ossequio ai principii di umanità, nel mé todo, neirordine, nella chiarezza ed esattitudine delle classi, nella proporzionalità e giusta gradazione dei castighi, nella locuzione concisa,semplice e scevra di perplessità; insomma in tutto il suo insieme e non in una sola opinione che nnlla guasta 6 nulla corregge Io insieme stesso. Un códice senza la pena di morte puòessere bislacco, irrazionale, regurgitante di arabagie perplessità, ed anche crudele nelle sue parti; nè quei titolo di Iode lo salva dalle meritate censure deiruomo di scienza.Un códice con la pena di morte(come fu quello Toscano dei 1853 e 1856) può essere eccellente nel maggior numero delle sue particolarità, e strappare Telogio dei dotti, ed essere proposto come tipo ai futurilegistatori da chiunque non I

f — VIII — essere vantag’g-ioso, ê di utilità assai problemática nelTavgomeuto legislativo, e rarissimamente guida a belle cose. O V i d i0 ci descrisse il caos ove frigida cum caliãis pugnabant Immentia siccis, e ci mostrò la mano deironnipotente combinare e cougiungere quelle discordie; non avvi potenza clie valga a congiungere i principii delia scuola penale francese ed i principii delle scuole italiana e germanica, perchè troppo insuperabile contradizione intercede fra la filosofia e lo empirismo. È questa pur troppo la mania che rigogliosa invade troppi legislatori di Europa nei giorni presenti. Quella cioè di volere ridurre alia unità le leggi penali che regolano le diverse provinde congiunte in un solo reame, quantunque nelle pHsche leggi e costumi delle medesiine fosse non solo diversità ma benanche opposizione di principii. Di qui è nata una serie di progetti e di codici arlecchinesclii perchè al fine di eccitare minori sdegni o di non mostrare predilezione ad una piu che ad altra provincia si è preso una idea qua ed una idea là, e talvolta una media senza badare agli assurdi; ed in tal guisa non si è contentato alcuno, e certamente non si è obbedito alia scienza. Da questo errore che per molti è divenuto un fascino sul quale non vogliono intendere gionamento ha però saputo guardarsi la vecchia Inghilterra la quale (dai tempi delia Regina Anna fino ai di nostri) al Regno di Scozia ha inalterabilmente conservato le vecchie sue procedure penali, quantunque siano a tutto rigore di termini agli antipodi con le procedure inglesi. Quelle rappresentauo le tradizioni dei medio evo per quanto è possibile in un paese civile: queste rappresentano 1’apogéo dei progresso e delle idee liberali anche nei giudizi criminali. E ambedue le provincie tengono care le proprie consuetudini; nò per questo il Reame delia Grau Bretagna è meno ma ra- — IX — solido, meno potente, meno prospero. Ed i legislatori Inglesi appo i qu^li il senno pratico fa singolare contrasto con la poca prudenza di altri governanti, mai ebbero il piü remoto pensiero di costringere la Scozia nel letto di procuste di leggi antipatiche, o di costruire un terzo sistema conciliativo che avrebbe recato disgusto e nocumenti gravissími ad ambedue le provincie. Questo giudizio io desiderava si formasse sui fonti dagli studiosi italiani: e ciò molto piü dopochè certi nebuloni si erano valsi dei preparativi e delia espettativa di quel uuovo códice per mettere in discredito il nuovo progetto dei códice penale Italiano, insinuando che esso aveva a rivedersi sul testo dello Alemanno per profittare degli splendidi lumi che si potevano attingere da questo grande lavoro. E ciò si proclamava nei giornali d’Italia da chi teneva come buono ogni lacciuolo che servisse ai suoi fini. Ecco i sentimenti che mi spinsero ad istigare voi, miei docili e cortesissimi amici, cosi a me noti per i vostri nobili ingegni elaboriosità pazientissima, ad imprendere questa pubblicazione. Fu allora che voi chiedeste mi pigliassi lo impegno in faccia alio editore che avrei apposto qualche nota alia vostra traduzione, e che vi avrei premesso una mia introduzione: e questo impegno io assunsi, ma senza impormi limite alcuno intorno a ciò che avrei fatto. Nel mio disegno le note dovevano toccare qua e là piccole specialità meritevolí di osservazione: e queste come meglio da me si poteva furono a voi consegnate.La intro duzione doveva nel mio disegno svolgere, sotto un punto di vista generale, tutto il códice, ü suo método, le sue classazioni, e sottoporlo neirinsieme dei suo meccanismo ad un critico esame; e adesso io stava per dettare questa piü difficile parte dei mio lavoro. I

X Ma in questo intervallo la mia tela si è inattesamente rotta per ua evento che io reputo fortunato per me e per la scienza. In questo intervallo quel chiarissimo lume delle scienze penali, che è Pietro Ellero, ha puhblicato in alcuni numeri dei Qiornale dei Tribunali di Milano uii com pleto resoconto deirinsieme dei códice Tedesco. Lavoro magnifico, completo, profondo ed aggiustatissimo nelle sue censure, al quale io poco troverei da aggiungere e pochissimo da obiettare. Caduto in questo frangente, che poteva fare io meschino? II plagiario uon seppi mai farlo; combattere il collega mi era impossibile senza rinnegare quella scuola che abbiamo a comune. Io presi dunque, come è mio stile, la via piü franca e piü recisa. Scrissi al collega se degnava cedermi il suo lavoro, perche io lo offrissi a voi ed al vostro editore come ragionameoito introduttivo al códice Tedesco. L’araico, sem pre benevolo e sempre cortese, aderi; ed io credo di avere procacciato con ciò miglior beoe alia scienza ed allTtalia, ed avere recato benefizio piü speranzoso al vostro editore, col procurarvi di porre in fronte alia vostra pubblicazione uno scritto tanto serio; anzichè logorarmi il cervello dare nuova forma alie cose dette da altri. per CRITICO RACIONAMENTO SUL CÓDICE PENALE GERMÂNICO (IcirAvv. PIETBO E1.1.ERO Profüssoro alia Università di Botosaa. I. Introduzione. Sogliono dietro le armi de’ trionfatori seguir le leggi, che sono armi queste pure per la conservazione de’ regni e la soggezione de’ popoli, come quelle sono leggi dure, aspre e inesorabili per conquistare i popoli e foudare i re gni. Anche se i vincitori, proseguendo la guerra a oltranza, non vogliano imporre stabilmente e per forza le loro istituzioni ai vinti, quasi spade che stieno sempre loro conficcate sul petto; è tanto grande il fascino delia vittoria,che volontariamente ne subiscono tutti la efficacia morale nelle leggi stesse, e persino nella lingua, nelle lettere e nei costumi. Di che non possono essere migliori testimon^ degli italiani, i quali fin pochi mesi fa prendevano tutte le ciarpe galliche come oro; e per non dire delia lingua, delle lettere Accettate, miei diletti amici, il mio buon volere, e continuate indefessi i’amore alio studio ed alia patria e la benevolenza verso il Vostro Affezionatissimo prof. francesco garrara.

! — XIII — quando lo hanno ripieno di citazioni e di note, e tutto reso irto di oggettivi e di soggettivi, e di parole crudeli e di costruzioni impossibili, cosi crederanno che una legge sia tedesca e buona, quando Tavranuo fatta loro, o ricucita coi brandelli tolti di Tedescheria. XII e de’ costumi nostri, che adulteravano collo straniero, noi imitavamo, anzi traducevamo e copiavamo senz’altro i codici di Francia, con qualche correziooe a dip vero, senza scelta e discernimento, in furia e a casaccio, tunque niuno vi ci costringesse, e proprio come per impeto eper zelo di servitii e di viltà. Da parecchi anni, e fin dai primi saggi deH’assetto le gislativo datosi alia nostra indipendenza e alia nostra unità, ho gridato contro a tale frenesia e a tanto nazionale suima pur quaulo penso per contrario che, a non dire delia vocazione própria dei popolo italiano per le discipline giuridiche, tale eh’ei solo ha creato il giure e rinnovato la giurisprudenza; penso che siavi si una giustizia eterna e immutabile, che ad ogui popolo splende, e che nondimeno ogni popolo in questa come in molte altre parti delia civiltà abbia un proprio genio, al quale deve, sotto pena di morire, osservanza. Ma, come dissi e ridirò sempre che i’Italia deve nella legislazione e in tutta la sua civiltà rifarsi, secondo le gloriose tradizioni, e che, se la vittoria non arrise eserciti, almeno ella nelle sue leggi si affermi, e si afpermi romana; io sono lungi però dal misconoscere la nobiltà delia forte peusatrice, delia nazione germanica, ela neces sita che i nazionali studi si giovino anche de’ suoi, temperino anzi a’ suoi. Di che sono, non ostante lo abborrimento poc anzi mostrato per Timitazione esotica, stante che quei tedeschi, se non loro, quegli altri... tenessero fin pochi anni fa il piede sul nostro capo cosi poco gentilmente, che per scienziati e per dotti non poteano proprio far di peggio; sono per darne e tosto proprie a’ suoi e si e non ouna prova cidio, gridando già al deserto; ma non attesi almeno combattere Timitazione di Francia, non attesi che essa, la vaga regina, cadesse là sui campi di Sedan trafitta e immersa nel proprio sangue! Pure il fascino delia vittoria anche questa volta è stato potente; la moda, questa zioue francese che non ha neramanco in italiano un nome, anche questa abbandona Parigi; e già in poco volger di mesi chi sogna piü fra noi trarre di là le leggi, chi dei nostri magni legislatori, che poco stante non formavan pensiero, non dicevan verbo che non fosse francese,chi osa piü invocare i già infallibiii maestri delia Senna? Voltisi però al nuovo sole, dico a quello che spunta sulla Sprea, se non essi an cora dei tutto, in parte però; ma dei tutto i loro trafelati forieri, certi scolaretti e certi acclamatori di tutte quante le cose forestiere, cui non par vero, rinnegando il genio italiano, troppo ad essi terribile, mostrare cho sanno quel che gli altri non sanno e forse eglino stessi ignorano ;costoro ci minacciano ora una novelia importazione ger mânica 0 prussiana che sia. Nè si curano di scernere il buono dal cattivo, e Tacconcio dal disacconcio; ma acosto di fare una scimiotteria come credono di aver fatto un soldato alia tedesca, quando gli han messo certo giubbetto addosso e dato certi regolamenti, e un libro alla tedesca, per creaevidente, discorrendo qui dei códice penale germânico. II quale, come lavoro legislativo, il piü importante per mole Q per eíScacia, che rappresenti Ia nuova unità germanica e sia di fresco uscito di colà, ispirato quindi da un consiglio, che dovrebbe esser profondo e destinato a un popolo, che dovrà esser grande, merita anche dagli italiani la piü seria attenzione.

r XV — XIV — Gli stati di Lamagna, prima di questo códice, erano governati da undici codici; oltre il diritto comiine, in gran parte formato dalla costituzione carolina, che vigeva ancora in alcuni piccoli principati e nella città libera di Brema. II primo progetto dei medesimo fu pubblicato nel luglio dei 1869, e sottoposto ad una cougregazione di sette giureconsulti, cbe ne pubblicò un secondo nel dicembre dello stesso anno: il quale con alcune raodificazioni approvato dal consiglio eindi dal parlamento federale,venne nel di 31 di maggio delVanno 1870 promulgato. Da principio resse solo i ventidue stati, che formavano allora la confederazione germanica settentrionale; ma poscia, dopo i novelli trofei, si estese nel 15 maggio 1871 agli altri quattro, e infine nel 30 agosto 1871 anche alie provincie conquistate di Alsazia e Lorena,e cosi a tutto quanto Timpero. Non è desso però Topera di tutta quanta la nazione, sia qui premesso una volta per sempre; avvegnachò la prepo tente egemonia delia Prússia, clie in sostanza impose alia Germania il suo códice, come va imponendo molti altri istituti, a detrimento qualche volta delia liberta, delia coltura e delia gentilezza che alcuno degli stati confederati godeva, si è pur qui fatta sentire. E dico ch’ella impose il suo códice, perchè sebbene alcuno degli altri codici, il badese, poniamo, dei 6 marzo 1845 e il bavarese dei 10 novembre 1861 sero un’impronta piü ülosofica e piü germanica, ha servito di esemplare, e anzi di testo alia compilazione dei nuovo có dice unitário o nazionale il códice prussiano dei 14 aprile 1851, tra casistico e soldatesco; il quale, comunque fosse stato già innanzi da altri federali imitato, ritrae a mio viso molto, e principalmente nella parte sua generale, dal códice francese. Ma, non volendo anticipare giudizi che debbono emergere spontanei ad occasione delia esposizione che avesavandrò facendo, mi accingo ora appunto a fare questa espo sizione, e principio dalla ripartizione delle materie in esso, ossia dalla descrizione (se cosi lice esprimermi) esterna dei medesimo. II CÓDICE PENALE PER l’IMPERO GERMÂNICO, cllÒ tale è Í1 SUO proprio nome, messo in vigore dalla legge 31 maggio 1870, la quale contieue alcuni provvediraenti, o transitorii, o dati per coordinare la coesistenza di esso alia legislazione autô noma de’ diversi membri dell’impero; ha prima come un brevissimo prologo per le a disposizioni preliminari », e quindi è diviso in due parti. La parte prima, intestata <c delia punizione dei crimini, delitti e contravvenzioni in generale tratta in cinque titoli separatamente « delle pene, dei ten tativo, delia complicità, delle circostanze che escludono attenuano le pene » e dei a concorso di piü %atti punibili La parte seconda tratta in ventinove titoli « dei diversi crimini, delitti e contravvenzioni e delia loro propriamente delle contravvenzioni solo nel ventinovesimo; raggruppando negli altri promiscuamente i crimini e de litti in altrettante classi o famiglie. Tutto il códice conta trecento settanta articoli, molti de’ quali suddivisi in paragrafi e in numeri; con che parmi di avere tutta quanta spiegata Ia testura materiale o la invoglia esteríore di questo monumento legislativo, e posso quindi senz’altro entrare nella sua sostanza, facendomi dalle disposizioni preliminari appunto. Le quali in dodici articoli riguardano la tríplice partizione delle infrazioni in crimini, delitti e contravvenzioni, la efficacia delia legge punitiva rispetto al tempo e alio spazio, Tapplicazione di essa airesercito in quanto i miJitari statuti non dispongano altrimenti, e la irresponsabilità in faccia alia stessa dei voti e discorsi nelle diete o camere, e persino 0 punizione e

— XVII — innanzi agli occhi le pene, sottacendo le cause per cui sono dovute. Di tal guisa, prima di dare egli alcun precetto o divieto ai cittadini, e di aggiungero che i trasgressori saranno castigati, od almeno prima di dire iu qual modo cadasi in fallo, e ia seguito a clie incorrasi il suo sdegno, novera le singole pene, e comincia cosi: « il condannato a morte avrà la testa,recisa: Ia reclusione è una pena per petua 0 temporária » (13 e 14) e va dicendo; il che a dir vero è portentosamente spiccio. Ma, poichè omai siamo nel dolente regno penetrati, ecco di quali gradi è costituita la scala penale di questo códice, commendevole questa a mio avviso per brevità e semplicità, e quale si descrive uel titolo I delia prima parte: 1. Morte, — XVI — dei rendiconti fedeli delle medesime (articoli 1-12). Omettendo qui di fare una critica di quella famigerata tripartizione, che ci porterebbe troppo lungi, ed encomiando per evidenti ragioni la irresponsabilità, pegli atti delle assemblee legislativo (sebben questa a mio credere dovesse cousacrarsi nel titolo IV delia prima parte); merita osservazione quanto il códice dispone sulla efficacia delia legge punitivafuori di stato.Che cioè i crimini e delitti da chiunque contro chiunque commessi aU’estero sono per regola generale dalla medesima esentati; quantunque quelli commessi da nazionali, ed anco il crimenlese e il falso monetale com messi da stranieri sieno, ma solo potestivamente, soggetti (articolo 4). E che di piü, se i rei fossero stranieri e diventassero appresso cittadini, vuole applicata la legge straniera, quando piü mite; ed anzi che non si perseguano punto,so un tribunale straniero gli avesse innanzi assolti e in altri casi (4, ultimo capoverso, e 5): dove a me pare che o lo stato non debba punire questi rei ospitati, o debba nel proprio território non altro che le sue proprie sanzioni e i suoi propri giudizi riconoscere. e 2. Reclusione a vita, 3. Reclusione da uno a quindici anni, 4. Prigionia da un giorno a cinque anni, 5. Detenzione a vita, 6. Detenzione da un giorno a quindici 7. Arresto da un giorno a sei settimane, 8. Ammenda col minimo di un tallero pei crimini e delitti, e di im terzo di tallero per le contravvenzioni. A cui son da aggiungere: 9. Incapacità perpetua di esercitare la milizia di terra e di mare e le pubbliclie funzioni, che accompagna di pieno diritto la reclusione; e come pene accessorie o conseguenze penali, anni II. Pene. II códice germânico, come il francese, e Titaliano e gH altri che il francese imitarono, prepone la nomenclatura delle PENE alia esposizione delle regole sulle criminalità, sulla imputabilitü e sulla responsabilità, dalle quali mente quelle hanno ragione d'essere: o meglio in una forma elittica, ma anche a parer mio dispotica e brutale, schiera vera10. Interdizione dei diritti politici, 11. Sospensione dalle pubbliche funzioni, 12. Vigilanza delia polizia, 13. Confisca parziale, e ne’ reati di stampa e analoghi, 14. Distruzione de’ corpi dei reato (13-42).

XYIII — XIX — non debba inflig*gersi la prima, tranne che se il reato fosse stato inspirato da sentimenti contrari alfonore (20), e la corta durata delle pene temporarie, nou eccedente mai quindici anni, e la pura ammissione facoltativa delle peue accessorie sopra dette, e qualche mite sauzione e la discrezione ampia lasciata ai giudici, che nella parte seconda si rivelano, darebbero saggio di dolcezza nel legislatore tedesco. Ma d’altra parte, per nou contendere se tutti questi effetti delia sua benignità sieno conciliabili colle dure esigeuze dei ministero punitivo, avendo egli accolto 1’ultimo supplicio, sebbene in due soli casi (80 e 211), e restituitolo iu luoghi dond’era stato tolto (Oldemburgo, Brema, Sassonia, ecc.); e avendo egli accolto due pene perpetue, tra le quali e il massimo delle temporarie sta un abisso cui non può la prepoteuza legislativa colmare, e avendo ancbe qua e là uelle singole irrogazioni qualche durezza teutonica lasciato sfuggire,rimane questa beniguità alie volte dubbia. E quanto alia discrezione ampia ai giudici data, che talvolta spazia anche tra piü specie penose, se contando sul cuore umano inchinato a pietà c'è a ripromettersene mitezza, c’è anche per contrarie ragioni a paventarne crudeltà, e ad ogni modo a me tanta balia, e sopra tutto il rendere facoltative (e non obbligatorie) troppe e troppe disposizioni (2, 15, 16, 22-24, 28, 32, 35, 37, 38, 40, 42, 60), a me sembra, come contrario agli esempi, cosi non conforme alia prudenza civile. Ma per avere un’idea adeguata deU’economia penale di questo códice, è mestieri vedere come nella distribuzione delle pene abbia proceduto, il che naturalmente mi porta ad entrare ne’ titoli suirapplicazione di esse, e poscia in quelli delia parte seconda o speciale. Prima però devo esprimere il mio sentimento sulla disposizione delfarticolo 30, Qui è a notare, che la reclusione è in sostanza una condanna ai lavori forzati, che può eseguirsi persino fuori delia casa di forza (15), e possono anche, con troppo arbitrário aumento di severità, essa e la prigionia espiarsi col mezzo delia segregazione personale (22). Che per altro la detenzione, o per dir raeglio Ia relegazione in una fortezza, e Tarresto importano solamente la privazione delia libertà (17 e 18). E che le pene accessorie poc’anzi dette, delia interdizione, delia sospensione, delia vigilauza e delia con fisca sono, non ostanti i contrari esempi degli altri codici, meramente facoltative; che la confisca di regola non colpisce che le cose de’ rei e ne’ reati dolosi, e ch’essa e la distruzione possono dei resto aver luogo indipendentemente dalla persecuzione giudiziaria verso un determinato autore (32, 35, 38, 40-42). Ma la maggiore specialità che dee notarsi nella penalità dei códice germânico sta nella liberacondizionale, ammessa facoltativamente zione provvisoria o pe’ rei che abbiano espiato tre quarti e non mai meno di anno di reclusione o di prigionia, e sienvisi diportati bene e vi aceonsentano; e la quale conta come espiazione di un pena, se per la loro incondotta non si revochi (23 e 24). II consenso dei punito,altra singolarità, è richiesto o rispettato dal códice, oltre che per concedergli la liberazione provvisoria, per impiegare il prigioniero nei lavori entro o fuori la prigione (16), e per protrarre oltre tre anni Tisolamento al prigioniero stesso e al recluso, espianti la pena col si stema cellulare (22). Or tale istituto delia liberazione provvisoria, e questo appello fatto alia volontà stessa dei colpQvole per subiro la condanna piuttosto in una che in altra forma, e l’ossequio reso ai nobili e generosi suoi sentimenti, statueudo che nella sanzione alternativa delia reclusione e delia detenzione

1 — XXI — e derivativo di una semplice retribuzione penale; sui titoli II e III delia prima parte, che riguardano U conato e Ia correità, questo devo notare. Che uel conato iion distinse tra reato tentato e mancato, che non lo amroette che eccezionalmente nella seconda categoria de’fatti punibili, e che piuttosto che raffigurarlo come un reato nella parte sua materiale imperfetto, lo raffigura come un intendiinento di delinquere con atti esterni manifestato, senza pur aggiungere, forse perchè implicito, ch’e’siano efficaci ed idonei (43-46). La desistenza poi dell’autore dei tentativo per suo proprio impulso, non ravvisa già come causa escludente il tentativo stesso, ma come causa escludente la punibilità dei medesirno, e vi aggiunge per tale anche il pentimento efficace, cioè la riparazione tempestiva innanzi la pubblica cognizione (46). E quanto alia correità, ne ha per ventura una retta nozione, ponendo tra’ complici e non tra’ condelinquenti (come fa il códice italiano) i promotori, o come egli li chiama i <r complici per istigazione », quantunque come autori li punisca:sebbene però tra gli altri partecipi, o i «r com plici per assistenza non distingua i necessari e non necessarí (47-50). Felicemente poi scioglie la questione delia comunicabilità o incomunicabilità delle circostanze inodificatrici tra’ partecipi,statuendo che le « circostanze personaii alFagente » vanno prese in considerazione solo rispetto a coloro presso cui si riscoiitrano (50): dove io trovo ottiraamente soggiunto che non qualunque circostanza personale, come comunemente si dice, maquellesole propriealTagente operano tale effetto. Benchè la intestazione dei titolo IV, cioè stauze escludenti o attenuanti le pene adeguata a significare 1’alto tema delia imputabilità crimi nosa, e nemmanco delia responsabilità. penale; e confondelle circonon sia certamente — XX che 1'ammenda, quando la sentenza relativa avesse già acquistato forza di cosa giudicata, possa eseguirsi sulla eredità dei reo; la qual disposizione, quantunque sia anche dalLitaliano ed auzi dai codici penali generalmente accolta, non mi sembra conforme alla ragione penale. Perchè, pure ammesso che inverso gli eredi non diventi la pena aberrante, colpendo i terzi innocenti e non piú il reo, e non vioii quel principio supremo di giustizia, delia individuaiità dello addebito penale, pèr questo che la multa, già clivenuta esecutoria in vita dei reo, diventa da allora come un debito civile che aggrava la sostanza ereditaria; ripugna nondimeno la esecuzione sua alla essenza stessa dei magistero punitivo. II quale, ancor che potesse sacrilegamente eutrare ne’ hui regni delia morte(e ciò però non consente giustizia, nè le leggi stesse che la morte ripongono tra le cause estintive delle pene); ha per altro bisogno per essere efBcace, anzi per essere quello che è, di affliggere per dissuadere, e quindi di colpire i vivi e non i trapassati. E quella somma che il fisco vuol riscuotere sulla eredità di un morto può essere finanziariamente utile; ma rispetto al cadavere rispetto anche agli spettatori di questo aggravio dei patri mônio lasciato, dessa non è piú nè un patimento, nè esempio, è insomma un balzello, e non è piü una pena. un III. Responsabilità penale. Venendo ora alie rcgole per 1’applicazione delle pene,poichè anche questo códice tratta i gravi temi dello elemento esecuzionale e intenzionale dei reato sotto i’aspetto esterno

1 — XXIII — 10. Sordomutismo con mancata iutelligenza deila moralità de’propri atti, 11. Ignoranza (nei reati dolosi), 12. Ignoranza incolpevole (nei reati colposi), 13. Mancanza o cessazione di qaerela (nei reati di azione privata), 14. Prescrizione deH’azione penale, 15. Prescrizione deiresecuzione penale (51-72). Figurando tra queste la prescrizione, ch’è causa pro priamente estintiva delia pena, e non esclusiva dei reato, poteanvisi aggiungere le altre circostanze estintive, cioè la espiazione, la rimessione e Ia morte. Auche tra le cause propriamente esclusive dei reato, poteanvesene altre aggiungere; ma pur questo novero è dei piu completi, o dei meno incompleti, che io mi conosca; e sopra tutto, oltre che pel mite trattamento dei giovani delinquenti (55-57), merita di essere lodato per avere beu defiuito i termini delia coazione morale (52), e accolto la collisione giuridica (54) tra i frangenti d’inimputabilità; conforme questo a un desiderio già or son dieci auni manifestato nelle mie Note critiche al progetto dei códice penale fortogliese. E nel titolo seguente, il V, si allontana ancor piü il legislatore dalla severità, e per altro da una giusta severità, conce dendo di regola Tassorbimento,o un puro aumento di pena, non solamente nel concorso ideale, ma anche nel concorso reale di piü reati (73-79), mentre Tantico códice prussiano esigeva di regola il cumulo penale; e non tenendo conto delia recidiva, come causa generale di aggravio,nè di altra aggravaute. — XXII — dansi conseguentemente in esso titolo le cause dirimenti o mitiganti la imputabilità, con quelle che escludono o altrimenti modificano soltanto la punibilità, come la cattura preventiva che può essere computata nelia condanna (60), la mancanza o cessazione di querela (61), e la prescrizione, causa estintiva si deirazione esi deiresecuzione penale (6672): esso nelia parte generale piü si discosta dairimitazione francese, è piü si risente dei genio speculativo ger mânico. Non ammette le circostanze attenuanti geuerali inuominate, ma nemraanco le nominative (cui in genere usavano i codici anteriori d’Alemagna), tranne che la minorazione radicale di pena per causa delia minore età (57); nè dà regola alcuna per attenuare la pena, quando Tuna o 1’altra delle cause dirimenti non giungano alia loro perfezioue, come la pazzia, la incolpata tutela, eccetera. Ad ogni modo esso novera le seguenti circostanze escludenti: 1. Inconsapevolezza di sè, 2. Stato di alienazione che tolga il libero esercizio delia , volontà, 3. Violenza irresistibile, 4. Minaccia accompagnata da pericolo personale e attuale per sè e suoi, altrimenti inevitabile, 5. Legittima difesa, 6. Eccesso di legittima difesa per turbamento, timore 0 terrore. 7. Evitamento di pericolo personale e attuale per sè e suoi, di cui non si sia la causa e che non si possa diver samente procacciare, 8. Età inferiore a dodici anni, 9. Età tra dodici e diciotto anni escludendosi il discer¬ nimento

XXIV — XXV — specie, comunque suddivisa in piú configurazioni e varietà. Ma ad ogni modo, anche abdicato che abbia il legislatore ad ordinare i reati ia modo razionale, che in sostanza vuol dir naturale, e pur bastandogli farne degli aggruppamenti alia buona, un po’d’ordine e di assetto pur ci voleva.E questo, come vedremo, non sempre ci fu, e talvolta anzi la corrivith,ia disattenzioue e la uoacuranza giimgouo a tal puuto, da vedersi appajate specie beu distinte, come ad esempio il favoreggiamento a delinquere (257), che fu posto tra’reati contro la proprietà. Riassumendo e sommando tutte le diverse infrazioni criminose o delittuose, prevedute da questo códice, io ne ho contate dugento e tre, le qiiali tosto ad una ad una menzionerò, cominciando da quelle che hanno per paziente lo stato, ossia dai reati politici diuetti. Sotto qiiesta denominazione comprendo i crimini e i delitti riguardati dai primi cinque titoli delia seconda parte, senza pretendere alia esattezza delia medesima, e senza affermare con questo che i legislatori abbiauo fatta una collocazione acconcia. Viene prima la perduellione, che essi distinguono, secondo la tradizione germanica, in « alto tradimento » e o: tradimento di >Stato » : la dififerenza.tra’quali, sebbene non sia sempre con precisione osservata, starebbe in ciò che il primo colpirebbe propriamente lo stato nella sua entità o nella sua autonomia, il secondo piuttosto la forza o la difesa militare di esso. Qiiindi sotto il capo di alto tradimento si rannodano i casi criminosi di: 1. Attentato alia vita dei proprio sovrano, 2. Intrapresa contro la libertà personale dei sovrano e 1’esercizio delle sue funzioni, 3. Intrapresa pel mutamento violento delia costituzione politica e delTordine di successione al U’ono, IV. Reati politici diretti. Chiusa cosi la trattazione generica dei reato e delia pena, e la prima parte dei códice, passa esso nella seconda a trattare de’ singoli reati e delle singole pene, seguendo un ordine, il quale a me sembra, sebbene adottato dalla maggior parte de’ legislatori, inverso o innaturale; e cioè incominciando da’reati contro Ia società per finire a quelli coutro rindividuo. Qui sarebbe da dire alcun che intorno al sistema di specificazione e classiücazione accolto ; ma preferisco farlo risaltare co’suoi pregi, e co'suoi difetti che prevalgono a’pregi, dal compêndio stesso di qnesta seconda parte e dalla desigiiazione delle specie criminose, che sarò per fare. È mestieri abbiano ora i lettori moita pazienza seguirmi; perocchò il mio compêndio d’ora innanzi e questa designazione non parranno che im’arida nomenclatura ● sebbene essi a voler dire lo vero potranno in qnesta nomen clatura stessa, che io ardisco e che i compilatori dei códice avevano rinunciato di fare, scorgere un’ardua siutesi, e scaturirne spontanea la critica. Basta che io premetta, che i compilatori avendo sotto a ventotto capi o titoli acconciato i diversi crimini e delitti, egiiuo riiiunciarono a farne a pro priamente altrettante classi criminose o delittuose, desunte clairobbietto loro o dal diritto leso, che sarebbono State troppe; e piuttosto ne fecero famiglie, o serieogrnppi che si debbau dire, di reati o di casi. E dico di reati o di casi, perchè a voler essere esatti, vi ha taluno di questi titoli, come rvill, il X ed altri, che non contiene che una sola

— XXVI — 4. Intrapresa per incorporazione o separazione violenta di tutto o parte dei proprio stato, 5. Intrapresa per incorporazione o separazione violenta di uno stato confederato ad altro; ed indi, e sempre nel titolo I delia seconda parte, i casi subalterni di 6. Cospirazione per alto tradimento, 7. Intesa collo straniero o violazione d’ufficio per alto tradimento, 8. Provocazione pubblica alTalto tradimento, e 9. Preparazione alPalto tradimento (80-86). Mentre invece sotto il scondo capo, o di tradimento di stato rannodansi, quelli di 10. Istig-azione a una potenza straniera alia guerra contro il proprio stato, 11. Porto d’armi contro lo stato, 12. Assistenza militare a esercito nemico in guerra, 13. Consegna di luoghi, corpi ed attrezzi militari al nemico in guerra, 14. Soccorso d’uomini al nemico in guerra, 15. Comunicazione di segreti militari ad esercito mico in guerra, 16. Eccitazione alia rivolta militare in guerra, 17. Comunicazione dei segreti di stato alio straniero, 18. Dispersione di documenti di stato, 19. Negoziazione infedele collo straniero (87-93). E qui a me sembra che il critério distintivo poc’anzi da me avvertito, tra Tuna e Taltra maniera di perduellione, ci abbandoni in questi tre ultimi casi, potendosi questi meglio al primo capo richiamare. Scorgesi poi in tutti, che i compilatori vollero conciliare i due opposti sistemi, cioè la sistica francese, che va in traccia di tutti i supposti e per necessita ne ommette qualcuno, e 1’ordine veramente scienneca- — XXVII — tifico, secondo il quale sarebbe stato meglio con due for mule complessive definire 1’alto tradimento e il tradimento di stato, adducendo al piü qualche caso in via d’esempio. E per non dire che la piú alta sanzione colpisce unica mente il regicidio anche soltanto tentato, quasi la tentata rovina delia patria fosse una minore iufamia, e che non si accordano nemmanco a quello le circostanze attenuanti(80); me sembra che una ulteriore differenza doveva porsi nel crimenlese. Cioè secondo esso mira a distruggere Tesistenza, indipendenza, integrità o unità delia patria, oppur seraplicemente la costituzione o la forma política; reati tra’ quali mio modo di vedere una ben diversa gravita, anzi abisso di malvagità e di sciagura. Seguita nel II titolo il reato di lesa maestà. che coma scorre a un prende: 1. OSesa corporaie dei proprio sovrano, 2. Oltraggio al proprio sovrano, 3. Offesa corporaie dei merabri delia própria dinastia, 4. Oltraggio ai membri delle própria dinastia (94-97); ed indi nel III la lesa maestà verso principi confederati, che pure comprende: 1. OfiPôsa coi^porale di sovrano confederato, 2. Oltraggio a sovrano confederato, 3. Offesa corporaie di membri di dinastia confederata, 4. Oltraggio a membri di dinastia confederata (98-101). E qui la lesa maestà, o la irrivereoza verso il monarca, dovette essere distinta per la diversità deU’omaggio polí tico che lega il tedesco, prima airimperatore ed al principe, inteso per suo anche quello dei território diraora, e poscia agli altri partecipi delia confederazione. La qual distinzione non occorse, quando trattavasi di tra dimento, perchè, sotto Taspetto delia patria e delia sua disuo ove uno

1 — XXVIII — fesa, ogni stato germânico forma uno stato solo, e quindi la sanzione di quello e particolarmente dei tradimento di stato protegge ugiialmente ogni singolo membro e tutto il nesso federale. Conveniva poi anche, per un rispetto che troppi codici scordano, proteggere, non solamente lo stato o gli stati, pe’ quali il códice penale è dettato, ma tatte le altre società politiche, le quali hanno de’ diritti altrettanto sacri; e ciò fece il legislatore germânico, sancendo nel titolo IV pene, benchè minori, agli oc atti ostili » coutro le medesime, incriminati cosi: 1. Alto tradimento verso stati amici, 2. Lesa maestà verso principi amici, 3. Offesa a legati (102-104). A mio credere il turbaraento delia aggregazione o delle deliberazioni di una dieta o di altro consesso legislativo, e particolarmente se trattasi de’ senati e de’ consigli delle città anseatiche di Lamagna, che sono corpi perfettamente sovrani, non è un semplice reato contro Tesercizio de’ diritti politici; ma colpisce la essenza stessa dei potere costituzionale, nè piü nè meno dei turbato esercizio delle funzioni e delia turbata liberta dei príncipe. Ad ogni modo titolo V, che s’intitola appunto dei reati contro i diritti politici, comprendesi anche questo reato, e cioè: 1. Turbata podestà di un’assemblea política, e 2. Impedito esercizio dei mandato político; oltre la violazione dei suffragio político nelle tre sue configurazioni di 3. Impedito esercizio dei dii-itto elettorale, 4. Falso nelle operazioni elettorali, e 5. Corruzione elettorale (105-109). nel — XXIX — V. Keati politici indiretti. Sotto questa denominazione raccolgo i reati preveduti dal VI al XI titolo inclusive; i quali (tranne qualche lieve eccezione) hanno per obbietto non già lo stato, nè i cittadini nelle loro singole persone o cose, ma un bene universale de’ medesimi, che sorge dallo stato o per lo stato, o almeno dalla consociazione o per la consociazioue umana. E piu che tutti, tra cotesti reati politici indiretti, hanno attinenza collo stato, tale da potersi quasi co’diretti coufondere, quelli preveduti dal VI e dal VII articolo, i quali per la massima parte offendono o Taraministrazione o 1’aulorità o la tranquillità pubblica. Veramente essi stessi avrebbero potuto meglio che in quei due titoli, essere classificati secondo la diversa quaiità deH’istituto o deli’interesse offeso: ned è facile trovare un legame che uella mente dei legisla tore gli unisca ed ordini, se non sia puramente soggettivo, che cioè tutti o quasi tutti sono come a dire animati da un deinone nemico al consorzio civile. Sono tali: la provocazione criminosa, che suddistinguesi in 1. Provocazione pubblica alia disobbedienza, 2. Provocazione pubblica a delinquere, 3. Subornazione di soldati; ed indi la 4. Resistenza aU'autorÍtà e forza pubblica, che dà il nome al titolo VI, 5. Coercizione coutro le pubbliche funzioni, 6. Ribellione,

li — XXXI — 22. Inosservanza dei regolamenti contro 1’abbordaggio (123-145). Questo catalogo di crimini e di delitti, che io vo traendo dal códice penale di Germania, temo che quanta fatica costa a me, altrettanta dia noia ai lettori; ma d’altra parte, dando con esso come uu arbore o una tavola de’ reati accolti, e condensandovi le stesse disposizioni legislative per quanto si riferiscono alie speciali iacrimiuazioai, e mostrando al uudo i concetti e i puuti di vista che guidarono i compilatori, non potrei ia piü spedite linee sciormi dal debito di uu riassunto completo. Facile è per esempio ornai vedere come, non ostante il vantato spirito scientifico c sistemá tico de’ nostri nuovi maestri d’oltre monte, quella serie di maleficj pvocedano a sbalzi, e che in ciò il códice penale italiano, che non ò certo opera dei vero pensiero italiano, pur tuttavia sia migliore. Che ci hanno eglino a fare, pognamo, la violenza in matéria forestale (117), Ia diffusioiie di false notizie per dispregio delle pubbliche istituzioni(131), 1’esercizio indébito di pubbliche fuuzioni (132), le diverse maniere di dauno con pubblica offesa (133-136),la violazione di sequestro (137), Tallegazione di falsa scusa per evitare incombenze giudiziali, cioè di teste, perito, giurato e scabino (138), la maucata denuncia di misfatti prevenibili(139), le diverse maniere di violazione dei servigio militare (140143), il reclutamento d'emigrati con inganno (144) e persino rinosservanza dei regolamenti contro 1’abbordaggio (145), cogli altri reati di conculcata autorità, di pubblica violenza 0 di pace infranta con cui trovansi frammisti? E saranno poi tutti persuasi i miei lettori, che lo strappare o distruggere o deturpare baudi (134), o peggio stemmi dei governo (135), sia senz’altro delitto pareggiabile ad una fellonia; e delitto anche la volontaria ommissione di rilevare i crimini, — XXX — 7. Assembramento con rifiuto a disperdersi, 8. Violenza in matéria forestale, 9. Procurata evasione di detenuti, 10. Ammutinamento di detenuti(110-122).E quelli « con tro Tordine pubblico da cui intestasi il titolo VII, cioè: 1. Ingresso violento neU’immobile altrui chiuso, 2. Turba con violenza, preda o guasto, 3. Minaecia di crimine costituente pubblico pericolo: società illecita, suddistinta in 4. Banda armata, 5. Società secreta, e 6. Società osteggiante la pubblica amministrazioue; poi 7. Eccitamento alia discórdia civile, 8. Diífusione di false notizie per dispregio delle pub bliche istituzioni, 9. Esercizio indébito di pubbliche fuuzioni: danuo con pubblica offesa, suddistinto in 10. Dauno di oggetti esistenti in pubblici depositi, 11. Dauno di affissi pubblici, 12. Danno di emblemi pubblici, 13. Danno di sigilli pubblici; poi 14. Violazione di sequestro, 15. Allegazione di falsa scusa per evitare incombenze giudiziali, 16. Mancata denuncia di misfatti prevenibili: violazione dei servigio militare, suddistinta in 17. Evitamento dei servigio militare mediante assenza dallo stato, 18. Ingaggio e favoreggiamento_alla diserzione, 19. luabilitazione alia milizia mediante mutilazione, 20. Inganno per evitare il servizio militare; e in fine 21. Reclutamento d’emigrati con inganno, e

— XXXIT — benchè soio i futuri e i mag^giori, e senza proprio pericolo (139)? I tre titoli che immediatamente seguòno, trattauo de’ reati contro la pubblica fede; ma tralasciando le varie specie dei falso strumentale, che sono forse ie piu importanti, concernono solo il falso nummario e (sotto im punto non felice di veduta)il falso personale. 11 reato di falsa moneta comprende nel titolo VIII i cinque casi criminosi di 1. Contraffazione o alterazione di monete legittime, 2. Emissione o introduzione di monete false, 3. Spendizione di monete false avute per buone, 4. Diminuzione di valore alie monete legittime, e 5. Preparazione di struraenti monetali (146-152): dove è a notare che la diminuzione di valore alie monete legittime, quando non si pongono effettivamente in circolazione, non costituisce reato. E la seconda specie di falsità novera nel titolo IX sotto il nome poco adatto di <r spergiuro » i sei casi di — XXXIII — pure ha la scuola italiana, e persino (miracolo a dirsi) la legislazione italiana; poicliè, oltre tralasciare qui la falsa scrittiira, che poi colloca fuor di posto tra le fraudi, la falsa deposizione in giudizio snatura sotto lo aspetto di un falso giuramento. II titolo di spergiuro può ai piú stare, quando trattasi di falso giuramento decisorio civile, perchè in tal caso vale esso come una prova; ma la testimonianza e la perizia sono si dal giuramento avvalorate, ma esistono già in sò come prove e possono prescindere dallo stesso, e perciò la contraffazione probatoriale delle medesime è sotto lo aspetto di falsa testimonianza e falsa perizia che deesi incriminare e non di falso giuramento. Del resto ha fatto bene il legislatore a conservare ü falso g'iuramento assertorio delle parti, cui egii punisce di reclusione fino a dieci anni (153), mentre in Italia vorrebbesi mandarlo impunito; ma dubito se meriti di essere conservato tra i reati eziandio il falso giuramento promissorio o cauziouale (162). II titolo XI, che intestasi o: dei delitti relativi alia religione » prevede i tre di 1. Oltraggio al culto, 2. Perturbazione dei culto, e 3. Profanazione di sepolcro (166-168); e termina quasi la categoria de’ reati che offendono i pubblici diritti, auzi che i privati. Ma dico quasi, perchè ne vedremo tratto tratto riapparire qualcuno; ed anzi i due primi titoli che seguono, e che hanno per obbietto l’uno la famiglia e Taltro i costumi, ora cousiderano questi due beni come pubblico istituto e interesse (ordine delle famiglie, moralità pubblica), ora come privato diritto (stato di famiglia, continenza privata): onde partecipano, sebbene aucbe qui per vizio dei sistema classificativo adottato, delia natura de’ reati contro la società 0 contro la socialità, e di quelli contro Tindividuo. 1. Spergiuro di parti, 2. Spergiuro di testimoni o periti, 3. Falsa atfermazione alTautorità, 4. Subornazione allo spergiuro, 5. Mancamento di cauzione o promessa giurata (153163); e nel titolo X la 6. Denuncia calunniosa (164 e 165). E qui è a notare che queste ultime delinquenze, oltre la pubblica fede, violano preponderatamente la giustizia, come le anteriori turbavano la pubblica economia: onde poteansi forse alie altre congiungere, che la giustizia o Tamministrazione pubblica offendono. Ma delia stessa pubblica fede, come obietto di una classe particolare di delinquenze, ha, vedesi, il legislatore tedesco neppure il concetto, che non

XXXV — XXXIV pre per aderire al movente, piuttosto che al vero obietto criminoso, si vollero tra i crimini e delitti ec contro i costumi» collocare, come scorgesi dal seguente elenco: 1. Bigamia, 2. Adultério, 3. Incesto, 4. Libidine con abuso d’autorità, VI. Heati contro le persone. 5. Libidine contro natura, 6. Attentato al pudore, 7. Stupro, 8. Violazione di donna con simulazione, 9. Lenocinio, 10. Violazione di fanciulla con seduzione, 11. Oltraggio pubblico al pudore, 12. Diffusione di scritti o figure oscene (171-184): i / quali due ultimi reati però avrebbero il proprio obiettivo, non nella privata continenza, ma nella pubblica moralità. Ma, nou ostante questa confusione, merita il legislatore germânico di essere lodato per avere in questo titolo protetti i buoni costumi, che sono tanto alia felicità delia repubblica essenziali, e per avere la castità delle donne protetta, non solo dai violenti attentati, ma anche daglinganni (179) e dalle lusinghe (182). Nel titolo XIV, sotto il nome generico di «ingiune » si le infrazioni contro 1 onore tutte, e cioè . contengono Ho già detto che nou mi faccio garante e difensore delrordine sistemático dei nostro legislatore, ed ho anzi in piü d’un luogo notato, ch’egli per tedesco ne difetta alquanto; ma ad ogni modo, a voler dare un ordine ai reati che seguitano (tranne che de’ due ultimi titoli), a me sembra che, come tutti i precedenti ofFendevano Tuniversale, questi per la massima parte ofFendano i particolari, e cioè prima le persone e poi le cose. E considerando appunto il legis latore, che le persone possono essere successivamente colpite nella famiglia, nel pudore, neU’onore, nella vita, nella salute e nella liberth (e anche qui io non garantisco e non difendo il pregio comparativo in cui egli ha posto questi diritti), fecene altrettanti titoli, cioè sei, interpolandone un settimo sul duello, tra 1’onore e la vita, siccome quello che viene dairingiuria e mena aH’omicidio. II titolo XII, da cui cominciano i reati contro le persone, e consacrato a quelli « contro Io stato civile ;*), ne dichiara due soli. 1. Ingiuria, 2. Diffamazione semplice, 3. Diffamazione calunniosa, e 4. Diffamazione verso i defunti (185-200); la quale ul tima però difficilmente si può concepire come reato contro Tonore privato (non potendosi considerarne pazienti i trapassati), e piuttosto come reato analogo alia violazione di 1. Alterazione e soppressione di stato civile, e 2. Contrazione di matrimônio con inganno (169 e 170); ma, a mio vedere, anche i tre primi dei titolo XIII seguente (171-173) offendono i rapporti di famiglia, ed altresi la sottrazione delle persone assenzienti, ma soggette alla podestà domestica, contemplata nel titolo XVIII tra’ reati contro Ia liberta individuale (235 e 237). Quelli ad ogni modo, sem-

^ . XXXVI — XXXVII — la salute effettivi, costituiscono una classe o famiglia speciale, di reati formali, o a danno virtuale, e insomma di puro pericòlo personale, che vuol essere nella legislazione e nella scienza ricostrutta. Niuu’altra osservazione merita dei resto questo titolo, che va spiccio assai; e spiccio va pure il XVII, che tratta delle cc lesioni corporali » e cui distingue in 1. Lesione corporale lieve, 2. Lesione corporale grave, 3. Lesione seguita da morte, 4. Rissa seguita da morte o lesione, 5. Propinazione di sostanze venefiche (223-233). Ma troppo spiccio; imperciocchè, oltre il non aver tenuto conto dei pensiero dei reo nella morte che seguita dalle ferite volontarie, o nella morte o nelle ferite che seguitano dai colluttamenti irati, o averne tenuto uno molto grossolano(226 e 227); le lesioni personali meritavano piü alíre distinzioni che quelle accolte tra gravi e lievi; quasi da una molesta percossa (223) alia perdita di orgaui essenziali, a una infermità perpetua, alio smarrimento delia ragione (224), non vi fossero gradi iutermedi di dolore e di danno. Invece meglio ordinato e completo è il titolo seguente, il XVIII, che discorre pe’ crimini e deJitti « contro la libertà iudividuale », contraddistinti cosi: 1. Riduzione in servitú o stato anaiogo, 2. Rapimento di rainori, 3. Ratto violento per libidine o matrimônio, 4. Ratto semplice per libidine o matrimônio, 5. Sequestro personale, 6. Coercizione delia liberta individuale, ♦ 7. Minaccia incondizionata (234-241).Dove, trannela os servazione poc’auzi fatta, che nella abduzione di persone sepolcro potrebbesi tra le offese alia religione, ovveramento alia pietà pubblica, collocare. Bene però la diffamazione meraria (186) fu distinta dalla difiàzione mendace, o caluncome il códice dice (187): ottimamente prova delia verità per discrirainare la diffamazione(186 e 191) e non già la ingiuria (192), e rigettata Ja colpabilith stessa ne’ casi di critica letteraria, patrocínio legale, correzione gerarchica e informazione ufficiale (193). II titolo XV, che sotto il nome unico di c: duello » pro priamente tratta de’ delitti di: 1. Proposta 0 mediazione o accettazione di duello 2. Duello, e 3. Incitamento a duellare, e lo colpisce quindi anche, e giustamente, ne’suoi precursori e ne’ suoi fautori (201210); esonera però da pena i mediatori dissuadenti, i padrini, e i mediei o chirnghi assistenti (209), evidentemente perchè, se complici di duello, sono o possono essere in un certo senso E finalmente sere, te¬ ma ammessa la 190 e fino a un certo punto ostatori di assassínio, vieue ii titolo XVI, che avrebbe dovuto :_ se non il primo delia parte speciale dei códice, almeno il primo tra quelli che si riferiscono alie private offensionivogho dir quello de’ o: crimini e delitti contro ia vita » : i quali sono, prima l’omicidio nelle due configurazioni criminose di: es1. Omicidio premeditato, e 2. Omicidio semplice, e poscia il 3. Procurato aborto, e quindi la 4. Esposizione d’infante 0 invalido (211-222). Chè punto si fece bene di castigare anohe I’abbandono deeTinfei-mi e impotenti, oltre a quello di fanoiulli; ma, a mio avviso, l’esposizione, come anche il duello, e la rissa e la propinazione di veleni, piuttosto che reati contro la apvita 0 I

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